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ICI 2006

DOMANDA:

81. Un contribuente deceduto  in data 19/03/05 possedeva prima del decesso 2 immobili  (un A03 E UN A05). Prima della dichiarazione di successione in data 20/10/2005 tali mappali sono stati frazionati dagli eredi in 4 mappali con rendite diverse e successivamente in data 23/11/2005 è stata effettuata la dichiarazione di successione che riporta già gli immobili frazionati con le nuove rendite.

Da che data è efficace la rendita in atti dal 20/10/2005 ? (si tratta di un grande immobile che strutturalmente non ha subito variazioni o ampliamenti ma che è stato correttamente suddiviso catastalmente in unità distinte ciascuna corrispondente a 1 erede). In sintesi gli eredi devono regolarizzare l'ici sulla base della nuova situazione a decorrere dal 20/10/2005 o addirittura dal 01/01/06? Le associazioni di categoria hanno fatto contrariamente retrocedere l'efficacia al 01/01/05 facendo regolarizzare la differenza per tutto l'anno 2005.
RISPOSTA:

Come si evince dalla lettura della parte finale del comma 4 dello articolo 5 del D.Lgs 504/92  le nuove rendite catastali hanno efficacia dal 1° novembre 2005, in quanto le rendite catastali preesistenti solo da tale data non hanno più rilevanza giuridica, perchè  non più conformi alla situazione venutasi a creare.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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