81. Un
contribuente deceduto in data 19/03/05 possedeva prima del decesso
2 immobili (un A03 E UN A05). Prima della dichiarazione di
successione in data 20/10/2005 tali mappali sono stati frazionati
dagli eredi in 4 mappali con rendite diverse e successivamente in
data 23/11/2005 è stata effettuata la dichiarazione di successione
che riporta già gli immobili frazionati con le nuove rendite.
Da che data è efficace la rendita in atti dal 20/10/2005 ? (si
tratta di un grande immobile che strutturalmente non ha subito
variazioni o ampliamenti ma che è stato correttamente suddiviso
catastalmente in unità distinte ciascuna corrispondente a 1 erede).
In sintesi gli eredi devono regolarizzare l'ici sulla base della
nuova situazione a decorrere dal 20/10/2005 o addirittura dal
01/01/06? Le associazioni di categoria hanno fatto contrariamente
retrocedere l'efficacia al 01/01/05 facendo regolarizzare la
differenza per tutto l'anno 2005.
RISPOSTA:
Come
si evince dalla lettura della parte finale del comma 4 dello
articolo 5 del D.Lgs 504/92 le nuove rendite catastali hanno
efficacia dal 1° novembre 2005, in quanto le rendite catastali
preesistenti solo da tale data non hanno più rilevanza giuridica,
perchè non più conformi alla situazione venutasi a creare.