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ICI 2006

DOMANDA:

83. Con riferimento alle aree edificabili, nel corso del 2001, a seguito del contraddittorio (a tal fine si sono realizzati numerosi incontri), è stato redatto e sottoscritto dalle parti (Responsabile del Comune e Contribuente "AZIENDA AGRICOLA") un atto di accertamento con adesione riferito agli anni d’imposta 1995-1996-1997-1998-1999.

FATTI:

 tale atto è stato perfezionato nelØ dicembre 2001 con il versamento della prima rata datata dicembre 2001;

 le rate sono state definite in n.Ø 12, con maturazione di interessi e con scadenza al 21 settembre 2004 (rata finale);

 in data 3 dicembre 2003 (circa 2Ø anni dopo la perfezione dell'atto di accertamento con adesione!), l'Azienda Agricola - redige e presenta all'Ente una istanza di rimborso ICI per gli anni 1998-1999 a fondamento del fatto che il titolare della stessa (con quota pari al 50%) - ottenendo dall'INPS in data 14/11/2003 il riconoscimento di imprenditore agricolo a titolo principale per il periodo 01/01/98- 31/12/99, ritiene che gli accertamenti con adesione ICI degli anni 98 e 99 "si sono fondati su un presupposto errato oggettivamente, che comporta l'insussistenza dell'obbligazione tributaria";

 a fronte di questa Istanza ilØ Comune in data 19.12.2003 risponde con un netto DINIEGO comunicando l'impossibilità di accogliere tale domanda ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 218/97;

 in data 3/05/2004 il contribuenteØ presenta una nuova istanza di rimborso ICI ANNI 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 ex art. 13/1° c. D.Lgs. 504/921 e s.m. ;

 con atto 28.09.2004 (prot. Ente n.Ø 16352 del 30.09.2004) la  titolare dell’Azienda Agricola e successivamente la sorella socia (memorie aggiuntive) ricorrono avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi  chiedendo la restituzione di quanto versato a titolo di ICI per gli anni 95-96-97-98-99  affermando che dette somme sono state indebitmenrte  percepite da Comune;

 in data 23.11.2004 vengonoØ sottoscritte ed ultimate le controdeduzioni del Comune di Casalpusterlengo;

Ø nell’atto di controdeduzioni avanti la C.T.P. di Lodi il Comune di Casalpusterlengo rileva preliminarmente che l’atto di ACCERTAMENTO CON ADESIONE essendo una definizione tombale , non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio. Pertanto il ricorso presentato dalla TITOLARE DELL'AZIENDA deve considerarsi inammissibile essendo rivolto contro un atto ormai divenuto definitivo;

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Sentenza n. 162/2/05 – CTP sez. 2 di Lodi
adottata in data 05.07.2005
¨ PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

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L'AMMINISTRAZIONE A FRONTE DEI FATTI SUCCITATI, IN QUESTO MOMENTO DEVE FORNIRE UN INDIRIZZO IN MERITO A QUESTA CAUSA OSSIA:

1) CONTINUARE RICORRENDO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE;

O

2) RIMBORSARE LE SOMME DEL CONTRIBUENTE DANDO ESECUZIONE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.

IL PROBLEMA

Il contenuto della sentenza della CPT di Lodi non ha minimamente preso in considerazione le numerose deduzioni rilevate da questo Ente nelle proprie memorie difensive che si sono basate principalmente sulla "non impugnabilità dell’Accertamento con Adesione".

Domanda:

Ha notizia di qualche sentenza che prenda in considerazione l'atto di accertamento con adesione come atto tombale?

Lei, a fronte di questa causa, proseguirebbe in CRT di Milano?

RISPOSTA:

La tesi difensiva sostenuta da codesto Comune è del tutto corretta così che la sentenza deve essere appellata. Infatti, con l'adesione allo accertamento il contribuente ha rinunciato ad ogni contestazione inerente le annualità così definite. In senso conforme si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza di cui si riporta qui sotto la massima:

IMPOSTE IN GENERE
  Accertamento

LS 19 giugno 1997 n. 218 art. 1 d.lg.
LS 19 giugno 1997 n. 218 art. 2 d.lg.

In tema di accertamento sui redditi, l'art. 1 d.lg. 218/97 stabilisce che l'accertamento stesso può essere definito con adesione del contribuente ed il successivo art. 2, comma 3, stabilisce che "l'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione o modificabile da parte dell'ufficio" (salve specifiche eccezioni di cui al comma 4). Ne consegue che il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai messo in discussione dal contribuente e non possono quindi essere formulate istanze di rimborso afferenti l'annualità definita.

Cassazione civile, sez. trib., 28 settembre 2005, n. 18962

E' utile altesì evidenziare che peraltro il mero riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale non determina il diritto alla esenzione, essendo questa subordinata non solo allo assovimento dello onere della prova da parte del contribuente ma al rispetto delle altre condizioni stabilite dalla legge e dal comune per l'ottenimento della esenzione (conduzione diretta, limiti di reddito).

Per ultimo poi si fa rilevare che l'iscrizione nei ruoli previdenziali ex SCAU non ha efficacia retroattiva ai fine della presente esenzione e ciò diversamente da fini previdenziali, come del resto indirettamente si evince dalla lettura dello articolo 58  del D.LGs.n.446/97.

In conclusione, l'appello deve essere proposto non solo perchè il ricorso è inammissibile ma altresì per il fatto che non è fondato nel merito, non potendosi riconoscere l'esenzione con efficacia retroattiva, specie in assenza dello assolvimento dello onere della prova da parte del possessore.

 

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