83. Con riferimento alle aree edificabili, nel corso del 2001, a
seguito del contraddittorio (a tal fine si sono realizzati numerosi
incontri), è stato redatto e sottoscritto dalle parti (Responsabile
del Comune e Contribuente "AZIENDA AGRICOLA") un atto di
accertamento con adesione riferito agli anni d’imposta
1995-1996-1997-1998-1999.
FATTI:
tale
atto è stato perfezionato nelØ dicembre 2001 con il versamento della
prima rata datata dicembre 2001;
le
rate sono state definite in n.Ø 12, con maturazione di interessi e con
scadenza al 21 settembre 2004 (rata finale);
in
data 3 dicembre 2003 (circa 2Ø anni dopo la perfezione dell'atto di
accertamento con adesione!), l'Azienda Agricola - redige e presenta
all'Ente una istanza di rimborso ICI per gli anni 1998-1999 a
fondamento del fatto che il
titolare della stessa
(con quota pari al 50%) -
ottenendo dall'INPS in data
14/11/2003 il riconoscimento di imprenditore
agricolo a titolo principale per il periodo 01/01/98- 31/12/99,
ritiene che gli accertamenti con adesione ICI degli anni 98 e 99 "si
sono fondati su un presupposto errato oggettivamente, che comporta
l'insussistenza dell'obbligazione tributaria";
a
fronte di questa Istanza ilØ Comune in data 19.12.2003 risponde con
un netto DINIEGO comunicando l'impossibilità di accogliere tale
domanda ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 218/97;
in
data 3/05/2004 il contribuenteØ presenta una nuova istanza di rimborso
ICI ANNI 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 ex art. 13/1° c. D.Lgs.
504/921 e s.m. ;
con
atto 28.09.2004 (prot. Ente n.Ø 16352 del 30.09.2004) la titolare
dell’Azienda Agricola e successivamente la sorella socia (memorie
aggiuntive) ricorrono avanti la Commissione Tributaria Provinciale
di Lodi chiedendo la restituzione di quanto versato a titolo di ICI
per gli anni 95-96-97-98-99 affermando che dette somme sono state
indebitmenrte percepite da Comune;
in
data 23.11.2004 vengonoØ sottoscritte ed ultimate le
controdeduzioni del Comune di Casalpusterlengo;
Ø
nell’atto di controdeduzioni avanti
la C.T.P. di Lodi il Comune di Casalpusterlengo rileva
preliminarmente che l’atto di ACCERTAMENTO CON ADESIONE essendo una
definizione tombale , non è soggetto ad impugnazione e non è
integrabile o modificabile da parte dell’ufficio. Pertanto il
ricorso presentato dalla TITOLARE DELL'AZIENDA deve considerarsi
inammissibile essendo rivolto contro un atto ormai divenuto
definitivo;
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Sentenza n. 162/2/05 – CTP sez. 2 di Lodi
adottata in data 05.07.2005
¨ PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
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L'AMMINISTRAZIONE A FRONTE DEI FATTI SUCCITATI, IN QUESTO MOMENTO
DEVE FORNIRE UN INDIRIZZO IN MERITO A QUESTA CAUSA OSSIA:
1) CONTINUARE RICORRENDO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE;
O
2) RIMBORSARE LE SOMME DEL CONTRIBUENTE DANDO ESECUZIONE ALLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO.
IL PROBLEMA
Il contenuto della sentenza della CPT di Lodi non ha minimamente
preso in considerazione le numerose deduzioni rilevate da questo
Ente nelle proprie memorie difensive che si sono basate
principalmente sulla "non impugnabilità dell’Accertamento con
Adesione".
Domanda:
Ha notizia di qualche sentenza che prenda in considerazione
l'atto di accertamento con adesione come atto tombale?
Lei, a fronte di questa causa, proseguirebbe in CRT di Milano? |