: Il
comma 2 dello articolo 2 del D.L. n. 23 così dispone:
2.
Tutti i comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,
possono prevedere, per i proprietari degli immobili locati a
soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, nonche' per
i proprietari che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le
procedure esecutive di rilascio degli immobili locati a
conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un
figlio di eta' inferiore ai tre anni o almeno due figli
minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del
proprio nucleo familiare
abbiano sostenuto spese mediche documentate uperiori al dieci per
cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti
del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non
ne consentono il trasferimento,purche' non dispongano di altra
abitazione, ne' di redditi sufficienti ad accedere alla
locazione di un nuovo immobile, esenzioni o riduzioni
dell'imposta comunale sugli immobili, nonche' dell'addizionale
comunale, per l'anno fiscale 2006.
Il
comma 1 dello articolo 1, così dispone:
1. Al
fine di contenere il disagio abitativo di particolari
categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e
residenti in comuni con piu' di un milione di abitanti, sono
sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto contro
conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone
ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purche' non
dispongano di altra abitazione, ne' di redditi sufficienti ad
accedere alla locazione di un
nuovo immobile.
In
sintesi, le agevolazioni possono essere accordate quelle del comma 1
solo da parte dei comuni con popolazione maggiore di un milione di
abitanti per possessori con conduttori che hanno nel loro nucleo
familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi,
purche' non dispongano di altra abitazione, ne' di redditi
sufficienti ad accedere alla locazione di un
nuovo immobile, mentre tutti i comuni possono accordare le previste
agevolazioni nelle fattispecie descritta nella seconda parte del
comma 2 dello articolo 2 sopra riportato (nonche' per i proprietari
che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le procedure
esecutive di rilascio degli immobili locati a conduttori che
abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di eta'
inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni
fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo
familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al
dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano
componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti
o che non ne consentono il trasferimento,purche' non dispongano
di altra abitazione, ne' di redditi sufficienti ad accedere
alla locazione di un nuovo immobile).
Ovviamente tale facoltà deve essere effettuata dal Comune con
delibera del Consiglio comunale, mediante modifica del regolamento
ICI. |