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ICI 2006

DOMANDA:

85. Il D.L. 1 febbraio 2006 n.23 prevede una forma particolare di esenzione dall'ICI., Le chiedo prima di tutto se questa esenzione può essere adottata da tutti i comuni o solo da quelli che hanno più di un milione di abitanti (questo limite è riportato al c.1 art.1 per la sospensione delle procedure esecutive) e poi se è necessario integrare il regolamento ICI con questa esenzione.

RISPOSTA:

: Il comma 2 dello articolo 2 del D.L. n. 23 così dispone:

2. Tutti  i  comuni,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio,  possono prevedere, per  i  proprietari  degli  immobili  locati  a  soggetti  aventi i requisiti di  cui  all'articolo  1,  nonche'  per i proprietari che sospendono volontariamente per  l'anno  2006  le  procedure  esecutive  di rilascio degli immobili locati  a  conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio  di  eta'  inferiore  ai  tre  anni  o  almeno  due  figli minorenni fiscalmente a  carico,  ovvero  che  nell'ambito  del proprio nucleo familiare
abbiano sostenuto  spese  mediche documentate uperiori al dieci per cento del reddito annuo  netto  complessivo  o  abbiano  componenti del nucleo familiare affetti da  malattie  invalidanti  o  che  non ne consentono il trasferimento,purche' non  dispongano  di  altra  abitazione,  ne' di redditi sufficienti ad accedere alla   locazione   di   un  nuovo  immobile,  esenzioni  o  riduzioni dell'imposta comunale  sugli  immobili, nonche' dell'addizionale comunale, per l'anno fiscale 2006.     

Il comma 1 dello articolo 1, così dispone:

1. Al  fine  di  contenere  il  disagio  abitativo  di particolari categorie sociali assoggettate  a  procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con piu'  di  un  milione  di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data  di  entrata in vigore del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto  contro  conduttori  che  hanno  nel  loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o  handicappati  gravi, purche' non dispongano di altra abitazione, ne'  di  redditi  sufficienti  ad  accedere  alla  locazione di un
nuovo immobile.  

In sintesi, le agevolazioni possono essere accordate quelle del comma 1 solo da parte dei comuni con popolazione maggiore di un milione di abitanti per possessori con conduttori  che  hanno  nel  loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o  handicappati  gravi, purche' non dispongano di altra abitazione, ne'  di  redditi  sufficienti  ad  accedere  alla  locazione di un
nuovo immobile, mentre tutti i comuni possono accordare le previste agevolazioni nelle fattispecie descritta nella seconda parte del comma 2 dello articolo 2 sopra riportato (nonche'  per i proprietari che sospendono volontariamente per  l'anno  2006  le  procedure  esecutive  di rilascio degli immobili locati  a  conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio  di  eta'  inferiore  ai  tre  anni  o  almeno  due  figli minorenni fiscalmente a  carico,  ovvero  che  nell'ambito  del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto  spese  mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo  netto  complessivo  o  abbiano  componenti del nucleo familiare affetti da  malattie  invalidanti  o  che  non ne consentono il trasferimento,purche' non  dispongano  di  altra  abitazione,  ne' di redditi sufficienti ad accedere alla   locazione   di   un  nuovo  immobile).

Ovviamente tale facoltà deve essere effettuata dal Comune con delibera del Consiglio comunale, mediante modifica del regolamento ICI.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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