ICI 2006 |
DOMANDA: |
89. Le chiedo parere circa l'ambito di applicazione dell'articolo
58, comma 3, del D.Lgs. 446/97, ovvero:
- la possibilità di far coincidere la detrazione per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la stessa unità
immobiliare (e quindi la deliberazione di Giunta che fissa le
aliquote e le detrazioni non indicherebbe un importo preciso di
detrazione ma semplicemente la disposizione che l'imposta dovuta per
l'abitazione principale è pari alla detrazione ICI riconosciuta);
- l'obbligo o meno da parte del comune di stabilire una aliquota
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione del contribuente (attualmente il Comune di …… ha una
aliquota del 5 per mille sull'abitazione principale e del 7 per
mille su tutti gli altri immobili - è obbligatorio riportare a 4 per
mille l'aliquota dovuta per gli immobili tenuti a disposizione del
contribuente?). |
RISPOSTA: |
:
Il comma 3 dello articolo 58 del D.Lgs.n.446/1997, così dispone:
3. Limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, la detrazione di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere stabilita in
misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza
dell'imposta dovuta per la predetta unita'. In tal caso il comune
che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire una
aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute a disposizione del contribuente.
Ora, rispondendo ai quesiti posti, visti alla luce di tale
disposizione, pare pacifica la legittimità di un provvedimento del
Comune con il quale si stabilisca semplicemente:" Per le abitazioni
principali come sopra definite la detrazione risulta stabilita nella
misura corrispondente alla imposta
dovuta ".
Venendo al secondo quesito, pare chiara la volontà della norma di
non permettere l'incremento, quale conseguenza diretta di tale
agevolazione (esenzione), delle aliquote dovute per le unita'
immobiliari tenute a disposizione dal contribuente non residente.
Tale obiettivo è facilmente conseguibile da codesto Comune
mantenendo per tutte le unità immobiliari l'aliquota vigente per
l'anno 2005 ( 7 per mille). Infatti, così procedendo alcun
incremento di pressione fiscale avrebbero gli altri possessori. Nel
provvedimento si dovrà, altresì, dare atto che il minor introito
derivante dallo incremento della detrazione prevista per
l'abitazione principale, pari ad euro ......., è compensato con
maggiori entrate e/o con minor spese, specificando il relativo
contenuto.
Per realizzare compiutamente e correttamente tale obiettivo, si
consiglia, dapprima, di prevedere tale facoltà nel regolamento: "La
Giunta può determinare, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
la detrazione prevista per l'abitazione principale sino alla sua
completa parificazione con l'imposta dovuta per tale unità". La
Giunta poi con il provvedimento di determinazione della aliquota,
richiamando tale facoltà disporrà nel senso sopra indicato, anno per
anno.
Comunico che quanto sopra indicato è da tempo effettuato dal Comune
di …….. (VA).
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