corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:
89. Le chiedo parere circa l'ambito di applicazione dell'articolo 58, comma 3, del D.Lgs. 446/97, ovvero:
- la possibilità di far coincidere la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la stessa unità immobiliare (e quindi la deliberazione di Giunta che fissa le aliquote e le detrazioni non indicherebbe un importo preciso di detrazione ma semplicemente la disposizione che l'imposta dovuta per l'abitazione principale è pari alla detrazione ICI riconosciuta);
- l'obbligo o meno da parte del comune di stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del  contribuente (attualmente il Comune di …… ha una aliquota del 5 per mille sull'abitazione principale e del 7 per mille su tutti gli altri immobili - è obbligatorio riportare a 4 per mille l'aliquota dovuta per gli  immobili tenuti a disposizione del contribuente?).
RISPOSTA:
: Il comma 3 dello articolo 58 del D.Lgs.n.446/1997, così dispone:

3. Limitatamente   all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,   la  detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30   dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della   legge   23  dicembre 1996, n. 662, puo' essere stabilita in
misura superiore a   lire   500.000   e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita'. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire   una   aliquota   superiore   a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Ora, rispondendo ai quesiti posti, visti alla luce di tale disposizione, pare pacifica la legittimità di un  provvedimento del Comune con il quale si stabilisca semplicemente:" Per le abitazioni principali come sopra definite la detrazione risulta stabilita nella misura corrispondente alla imposta
dovuta ".

Venendo al secondo quesito, pare chiara la volontà della norma di non permettere l'incremento, quale conseguenza diretta di tale agevolazione (esenzione), delle aliquote dovute  per le unita' immobiliari tenute a disposizione dal contribuente non residente.

Tale obiettivo è facilmente conseguibile da codesto Comune mantenendo per tutte le unità immobiliari l'aliquota vigente per l'anno 2005 ( 7 per mille). Infatti, così procedendo alcun incremento di pressione fiscale avrebbero gli altri possessori. Nel provvedimento si dovrà, altresì, dare atto che il minor introito derivante dallo incremento della detrazione prevista per l'abitazione principale, pari ad euro ......., è compensato con maggiori entrate e/o con minor spese, specificando il relativo contenuto.
Per realizzare compiutamente e correttamente tale obiettivo, si consiglia, dapprima, di prevedere tale facoltà nel regolamento: "La Giunta può determinare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la detrazione prevista per l'abitazione principale sino alla sua completa parificazione con l'imposta dovuta per tale unità". La Giunta poi con il provvedimento di determinazione della aliquota, richiamando tale facoltà disporrà nel senso sopra indicato, anno per anno.

Comunico che quanto sopra indicato è da tempo effettuato dal Comune di …….. (VA).
 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.