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ICI 2006

DOMANDA:
91.Ho notificato un provvedimento ad un contribuente proprietario di un  terreno contestandogli la conduzione diretta per l'anno di imposta 2002 poichè in tale anno vedo che nel suo UNICO che dichiara un reddito agrario di 2700 euro ed un reddito di partecipazione di 32000 euro. Tale reddito di partecipazione gli deriva da una società in accomandita semplice (attività  immobiliare) di cui il contribuente è socio accomandante, ovvero solo di  capitale. Ho motivato l'atto adducendo che il reddito agrario non è prevalente rispetto al reddito complessivo.  Il contribuente risponde con lettera raccomandata e contesta il provvedimento sostenendo che:

E’iscritto alla CCIAA come piccolo imprenditore (sez. speciale) - coltivatore diretto possiede la qualifica di I.A.P. rilasciata dalla comunità montana paga i contributi agricoli L.A.A. conduce direttamente i terreni di proprietà il reddito da partecipazione indicato nel quadro RH - righo RH 14 e RH 16  è si maggiore ma non risulta nè reddito di lavoro dipendente nè reddito di lavoro autonomo Devo annullare l'atto ? Se no, come posso motivare il diniego ? E l'INPS, come può in casi del genere iscrivere una persona allo SCAU  quando il reddito principale gli deriva da tuta altra attività ?
RISPOSTA:
: Dubbi sussistono se nel computo dei limiti di reddito e di tempo debba da valutarsi ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale quello di partecipazione in società di persone. Ora, se lo spirito della norma è diretto a favorire gli agricoltori quando il reddito agrario è  prevalente rispetto agli altri redditi, l'esenzione non dovrebbe competere. Mentre consiglio di intervenire da subito con il regolamento onde includere nella valutazione tutti i redditi, fatta eccezione di quelli derivanti da pensione agricola, suggerisco di rigettare la tesi agevolativa,
lasciando alla eventuale fase contenziosa la valutazione del caso per le decorse annualità, onde contrastare elusioni immeritate dal pagamento dell'imposta dovuta, che potrebbe espandersi anche alle aree edificabili eventualmente detenute.

 

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