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ICI 2006

DOMANDA:
94. Premesso che nel territorio di ……….. vi è un fabbricato cat. D4 (casa di riposo) di proprietà di
una società (srl), nel quale un’altra  società   ONLUS,   gestisce e conduce  la casa di riposo (non si conosce con  quale titolo è concesso tale immobile).

La  società proprietaria dell’immobile ha pagato l’ acconto  ICI per l’anno 2005,  ma non ha effettuato il saldo  a
seguito  dell’entrata in vigore dell’art. 7 comma 2-bis della legge di conversione del decreto legge 203/2005 che stabilisce che l’esenzione disciplinata dall’art. 7, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 504/1992 si intende applicabile a tutti gli enti no profit anche quando esercitano un’attività che si possa qualificare commerciale.


Quesito: Il saldo dell’ICI 2005  è dovuta per il periodo che intercorre da luglio sino al 2/12/2005,  data di entrata in vigore dell’articolo sopra esposto (data di pubblicazione della legge di conversione 248/2005 sulla gazzetta ufficiale  n. 281 del 2/12/05)?
 
RISPOSTA:
A mio avviso il fabbricato in argomento non può essere considerato  esente in quanto detenuto da una società commerciale, a nulla rilevando che il soggetto utilizzatore sia una ONLUS (se fosse società commerciale peggio
ancora).

Tale esclusione dalla esenzione è particolarmente rafforzata se il Comune ha previsto nel regolamento ICI la condizione della contestuale coincidenza fra ente non commerciale possessore con quello utilizzatore, così come previsto dallo articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 (in caso codesto Comune non vi avesse provveduto consiglio di provvedervi entro maggio utilizzando il testo da me proposta rintracciabile sul mio sito).

Anche se il Comune non vi avesse provveduto, l'interpretazione ministeriale e la giurisprudenza prevalente porta a ritenere che l'esenzione non debba essere accordata perché il beneficio della esenzione andrebbe di fatto ad
un ente commerciale.

Se così fosse la norma risulterebbe illegittima, tanto che la Corte di  Cassazione ha eccepito l'illegittimità costituzionale di tale norma, come risulta dalle massime delle ordinanze sotto riportate.

In conclusione, non solo la società deve versare il saldo, ma il Comune deve attivarsi nel senso da me indicato onde scongiurare una perdita di gettito  che di fatto sarebbe ingiustamente trasferita sugli altri contribuenti.

  Ordinanza della Corte di Casazione n. 11427 del 2005 Imposta  comunale   sugli   immobili   -   Esenzioni   -   Questione   di legittimita'  costituzionale -   Art.  59,  comma 1,  lett. c) del DLG n.
446/1997  in  relazione  all'art.  7,   comma  1,   lett. i)  del DLG  n. 504/1992 - Contrasto con gli artt.
3,  23,   53,    76  e   77  della  Costituzione  -  questione  rilevante e   non manifestamente  infondata -  Ordinanza di  rimessione alla  Corte Costituzionale.
Massima:
E' rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la  questione di legittimita'Costituzionale dell'art.  59,  comma  1,  lett. c) del DLG 15.12.1997, n. 446,in relazione  all'art.  7,  comma  1, lett. i) del DLG 30.12.1992, n. 504,
per contrasto con  gli  artt.  3,  53,  76  e  77  della Costituzione, dato che la citata disposizione,  nell'estendere  l'esonero  dell'ICI  al proprietario del bene immobile  sulla  base  di  requisiti che lo stesso non possiede,
soltanto attraverso l'"escamotage"   della  concessione  dell'uso  del  bene  ad altri soggetti in   possesso   dei   requisiti  richiesti,  vulnera  i  principi di ragionevolezza. La  predetta  norma  appare contraria anche al principio
della riserva di  legge  ex  art. 23 della costituzione, in quanto assegna agli enti locali il  potere  di stabilire con norme regolamentari presupposti impositivi e casi di esenzione.

 
 Ordinanza Corte di Cassazione n. 556 del 2005.
Tributi  locali   -   Imposta comunale  sugli immobili  (ICI) -  Immobili utilizzati  da enti   pubblici  e   privati  non  commerciali e destinati esclusivamente    allo   svolgimento    di    attivita'    assistenziali, previdenziali,  sanitarie didattiche,  ricettive, culturali,   ricreative e   sportive, nonche'  attivita' di  religione o  di  culto  -  Esenzione
dall'imposta    fino   al    31   dicembre   1997  ancorche'   possessore dell'immobile    sia   societa'   commerciale   diversa   dall'ente   non commerciale  utilizzatore  -   Violazione  dei  principi  di  uguaglianza e   di capacita'  contributiva  -   Violazione  della  riserva  di  legge in  materia  di  prestazioni patrimoniali  imposte -  Eccesso di  delega.
 Massima:
E' rilevante  e  non  manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 23,53, 76  e  77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 1,  lett.  c),  del  DLG  n. 446/1997, in relazione all'art. 7, comma
1,lett. i),  del  DLG  n.  504/1992,  nella  parte  in  cui,  in materia di ICI,riconosce l'esenzione  d'imposta  a  chi,  pur  realizzando  un  reddito dalla locazione del  bene,  anche  se  non  incluso  tra  i  soggetti espressamente indicati dall'art.   87   del  TU  n.  917  del  1986  e  pur  non espletando direttamente una  delle  attivita' ritenute meritorie, possa egualmente  fruire dell'esonero mediante  l'escamotage  della  concessione  del  relativo  uso ad altri soggetti  che  siano  in  possesso  sia  del  requisito soggettivo (ente pubblico e   privato   non   commerciale)   sia   pure,  di  quello oggettivo (espletamento di  una  delle  attivita'  indicate  nell'art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504/1992).

 

 

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