ICI 2006 |
DOMANDA: |
94. Premesso che nel territorio di ……….. vi è un fabbricato cat. D4
(casa di riposo) di proprietà di
una società (srl), nel quale un’altra società ONLUS, gestisce e
conduce la casa di riposo (non si conosce con quale titolo è
concesso tale immobile).
La società proprietaria dell’immobile ha pagato l’ acconto ICI per
l’anno 2005, ma non ha effettuato il saldo a
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 comma 2-bis della legge
di conversione del decreto legge 203/2005 che stabilisce che
l’esenzione disciplinata dall’art. 7, comma 1 lettera i) del decreto
legislativo 504/1992 si intende applicabile a tutti gli enti no
profit anche quando esercitano un’attività che si possa qualificare
commerciale.
Quesito: Il saldo dell’ICI 2005 è dovuta per il periodo che
intercorre da luglio sino al 2/12/2005, data di entrata in vigore
dell’articolo sopra esposto (data di pubblicazione della legge di
conversione 248/2005 sulla gazzetta ufficiale n. 281 del 2/12/05)?
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RISPOSTA: |
A
mio avviso il fabbricato in argomento non può essere considerato
esente in quanto detenuto da una società commerciale, a nulla
rilevando che il soggetto utilizzatore sia una ONLUS (se fosse
società commerciale peggio
ancora).
Tale esclusione dalla esenzione è particolarmente rafforzata se il
Comune ha previsto nel regolamento ICI la condizione della
contestuale coincidenza fra ente non commerciale possessore con
quello utilizzatore, così come previsto dallo articolo 59 del
D.Lgs.n.446/97 (in caso codesto Comune non vi avesse provveduto
consiglio di provvedervi entro maggio utilizzando il testo da me
proposta rintracciabile sul mio sito).
Anche se il Comune non vi avesse provveduto, l'interpretazione
ministeriale e la giurisprudenza prevalente porta a ritenere che
l'esenzione non debba essere accordata perché il beneficio della
esenzione andrebbe di fatto ad
un ente commerciale.
Se così fosse la norma risulterebbe illegittima, tanto che la Corte
di Cassazione ha eccepito l'illegittimità costituzionale di tale
norma, come risulta dalle massime delle ordinanze sotto riportate.
In conclusione, non solo la società deve versare il saldo, ma il
Comune deve attivarsi nel senso da me indicato onde scongiurare una
perdita di gettito che di fatto sarebbe ingiustamente trasferita
sugli altri contribuenti.
Ordinanza della Corte di Casazione n. 11427 del 2005 Imposta
comunale sugli immobili - Esenzioni - Questione di
legittimita' costituzionale - Art. 59, comma 1, lett. c) del
DLG n.
446/1997 in relazione all'art. 7, comma 1, lett. i) del
DLG n. 504/1992 - Contrasto con gli artt.
3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione - questione
rilevante e non manifestamente infondata - Ordinanza di
rimessione alla Corte Costituzionale.
Massima:
E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'Costituzionale dell'art. 59, comma 1, lett. c) del
DLG 15.12.1997, n. 446,in relazione all'art. 7, comma 1, lett.
i) del DLG 30.12.1992, n. 504,
per contrasto con gli artt. 3, 53, 76 e 77 della
Costituzione, dato che la citata disposizione, nell'estendere
l'esonero dell'ICI al proprietario del bene immobile sulla base
di requisiti che lo stesso non possiede,
soltanto attraverso l'"escamotage" della concessione dell'uso
del bene ad altri soggetti in possesso dei requisiti
richiesti, vulnera i principi di ragionevolezza. La predetta
norma appare contraria anche al principio
della riserva di legge ex art. 23 della costituzione, in quanto
assegna agli enti locali il potere di stabilire con norme
regolamentari presupposti impositivi e casi di esenzione.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 556 del 2005.
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) -
Immobili utilizzati da enti pubblici e privati non
commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento
di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' attivita' di religione o di culto - Esenzione
dall'imposta fino al 31 dicembre 1997 ancorche'
possessore dell'immobile sia societa' commerciale diversa
dall'ente non commerciale utilizzatore - Violazione dei
principi di uguaglianza e di capacita' contributiva -
Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni
patrimoniali imposte - Eccesso di delega.
Massima:
E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli
artt. 3, 23,53, 76 e 77 Cost., la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 59, comma 1, lett. c), del DLG n.
446/1997, in relazione all'art. 7, comma
1,lett. i), del DLG n. 504/1992, nella parte in cui, in
materia di ICI,riconosce l'esenzione d'imposta a chi, pur
realizzando un reddito dalla locazione del bene, anche se non
incluso tra i soggetti espressamente indicati dall'art. 87
del TU n. 917 del 1986 e pur non espletando direttamente
una delle attivita' ritenute meritorie, possa egualmente fruire
dell'esonero mediante l'escamotage della concessione del
relativo uso ad altri soggetti che siano in possesso sia del
requisito soggettivo (ente pubblico e privato non
commerciale) sia pure, di quello oggettivo (espletamento di
una delle attivita' indicate nell'art. 7, comma 1, lett. c), del
d.lgs. n. 504/1992).
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