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ICI 2006

DOMANDA:

97. Un contribuente, di sua iniziativa, ha richiesto al catasto una visura degli immobili di sua proprietà ed è venuto a conoscenza che la rendita catastale dei suoi immobili, registrata in atti il 07/10/2003, è inferiore a quella che ha utilizzato fino ad ora per il pagamento dell'ICI. Il contribuente ha deciso di pagare con la nuova rendita a partire dall'anno 2006 e mi chiede il rimborso degli anni passati.

Ha diritto al rimborso? Da quale anno?

Se si, perchè il comune può rimborsare ma non può, nel caso di rendita superiore recuperare l'arretrato in quanto trattasi di immobile in atti dal 2000?

RISPOSTA:

La lettera del comma 1 dello articolo 74 della legge 342 del 2000, non distinguendo posizioni di credito o di debito, stabilisce che nella ipotesi descritta la r.c. abbia efficacia solo dalla data della sua notifica formale a cura dello Ufficio del Territorio.

Tuttavia, devo evidenziare che le sentenze che ho per ora raccolto (anche se la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata) hanno accolto i ricorsi, sostenendo che la posizione di credito, diversamente da quella di debito, a favore del contribuente rimanga valida.

Ora, a me piacerebbe che si pronunci la Corte di Cassazione. In attesa ogni comune decide il da farsi:

a) rimborso nel termine di prescrizione di 10 anni;

b) rimborsa solo tre anni;

c) non rimborsa, rischiando tuttavia di perdere in sede contenziosa ma evitando di rimborsare a chi non ricorre.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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