La
lettera del comma 1 dello articolo 74 della legge 342 del 2000, non
distinguendo posizioni di credito o di debito, stabilisce che nella
ipotesi descritta la r.c. abbia efficacia solo dalla data della sua
notifica formale a cura dello Ufficio del Territorio.
Tuttavia, devo evidenziare che le sentenze che ho per ora raccolto
(anche se la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata) hanno
accolto i ricorsi, sostenendo che la posizione di credito,
diversamente da quella di debito, a favore del contribuente rimanga
valida.
Ora, a
me piacerebbe che si pronunci la Corte di Cassazione. In attesa ogni
comune decide il da farsi:
a)
rimborso nel termine di prescrizione di 10 anni;
b)
rimborsa solo tre anni;
c) non
rimborsa, rischiando tuttavia di perdere in sede contenziosa ma
evitando di rimborsare a chi non ricorre. |