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ICI 2006

DOMANDA:

101. Un contribuente impugna una cartella esattoriale ICI dinanzi alla CTP. Il giudice accoglie l'istanza di sospensione e successivamente accoglie il ricorso annullando la cartella. Il Comune impugna la sentenza dinanzi alla CTR e omette di comunicare la sospensione al Concessionario. Sui beni del contribuente (trattasi di Srl) viene iscritta ipoteca. Il Comune dispone la sospensione della cartella e la cancellazione dell'ipoteca.

A quali responsabilità va incontro il Comune?

Le spese della procedura esecutiva, che non doveva essere avviata, saranno a carico del Comune anche qualora la CTR accolga le tesi dell'Ente condannando il contribuente alle spese?

RISPOSTA:

Contrariamente a quanto ritenuto dalla generalità dei contribuenti, e come correttamente affermato con più ordinanze della Corte Costituzionale, per i tributi comunali ( e non solo, come si evince dalla circolare ministeriale n. 98/E del 23 aprile 1996 a chiarimento dello articolo 69 del D.Lgs.n.546/92) vige il principio “solve et repete”, con la conseguenza che il contribuente deve pagare e poi richiedere il rimborso quanto il ricorso è stato definitivamente accolto, pur in presenza di una sentenza di primo grado a lui favorevole che solo impropriamente dispone l’annullamento della cartella, in considerazione della separazione dei poteri voluta dalla nostra costituzione. In sintesi, per i tributi comunali,  e non solo, fatta eccezione per le sanzioni, non trova applicazione l’articolo 68 del D.Lgs.n.546/92 ma l’articolo 69 del predetto decreto.  Ciò trova chiara conferma per l’ICI dal dettato del combinato disposto dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs.n.504/92 (vedasi per l’ICI l’ ordinanza della Corte Costituzionale n. 111 del 1997). Per tale motivo il Comune in via di autotutela aveva la facoltà, ma non l’obbligo grado di sospendere la riscossione coattiva.

Se quindi l’ipoteca è tuttora iscritta il Comune rimedi allo errore revocando semplicemente  il provvedimento di sospensione, ai sensi dello articolo 69 del D.Lgs.n.546/92, dando ordine al c concessionario di dar corso al procedimento esecutivo nei confronti del contribuente, salvo confermare la sospensione, ma solo su domanda del contribuente con l’impegno di questi a corrispondere anche le spese del procedimento, oltre che ai maggiori interessi dovuti, nel caso di sentenza definitiva a lui sfavorevole.

 

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