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Un contribuente impugna una cartella esattoriale ICI dinanzi alla
CTP. Il giudice accoglie l'istanza di sospensione e successivamente
accoglie il ricorso annullando la cartella. Il Comune impugna la
sentenza dinanzi alla CTR e omette di comunicare la sospensione al
Concessionario. Sui beni del contribuente (trattasi di Srl) viene
iscritta ipoteca. Il Comune dispone la sospensione della cartella e
la cancellazione dell'ipoteca.
A quali responsabilità va incontro il Comune?
Le spese della procedura esecutiva, che non
doveva essere avviata, saranno a carico del Comune anche qualora la
CTR accolga le tesi dell'Ente condannando il contribuente alle
spese? |
Contrariamente a quanto ritenuto dalla generalità dei contribuenti,
e come correttamente affermato con più ordinanze della Corte
Costituzionale, per i tributi comunali ( e non solo, come si evince
dalla circolare ministeriale n. 98/E del 23 aprile 1996 a
chiarimento dello articolo 69 del D.Lgs.n.546/92) vige il principio
“solve et repete”, con la conseguenza che il contribuente deve
pagare e poi richiedere il rimborso quanto il ricorso è stato
definitivamente accolto, pur in presenza di una sentenza di primo
grado a lui favorevole che solo impropriamente dispone
l’annullamento della cartella, in considerazione della separazione
dei poteri voluta dalla nostra costituzione. In sintesi, per i
tributi comunali, e non solo, fatta eccezione per le sanzioni, non
trova applicazione l’articolo 68 del D.Lgs.n.546/92 ma l’articolo 69
del predetto decreto. Ciò trova chiara conferma per l’ICI dal
dettato del combinato disposto dagli articoli 12 e 13 del
D.Lgs.n.504/92 (vedasi per l’ICI l’ ordinanza della Corte
Costituzionale n. 111 del 1997). Per tale motivo il Comune in via di
autotutela aveva la facoltà, ma non l’obbligo grado di sospendere la
riscossione coattiva.
Se
quindi l’ipoteca è tuttora iscritta il Comune rimedi allo errore
revocando semplicemente il provvedimento di sospensione, ai sensi
dello articolo 69 del D.Lgs.n.546/92, dando ordine al c
concessionario di dar corso al procedimento esecutivo nei confronti
del contribuente, salvo confermare la sospensione, ma solo su
domanda del contribuente con l’impegno di questi a corrispondere
anche le spese del procedimento, oltre che ai maggiori interessi
dovuti, nel caso di sentenza definitiva a lui sfavorevole. |