ICI 2006 |
DOMANDA: |
103.Un CONSORZIO AGRARIO ha costruito un immobile di cat. D su un
terreno. Detto Consorzio sostiene che il terreno sul quale hanno
edificato non può essere considerato area edificabile, ma terreno
agricolo, stante la particolare
natura dei consorzi agrari. A tal proposito preciso che:
§ L'area è edificabile (altrimenti non potevano costruire);
§ L'edificio successivamente costruito (D7) viene utilizzato
per la
vendita di concimi, sementi, attrezzatura agricola in genere, ecc.-.
Devo considerare l'immobile costruito come strumentale ad attività
agricola? Devo accogliere la richiesta del Consorzio il quale
sostiene che, avendo costruito un immobile strumentale ad attività
agricola, il terreno debba
essere considerato agricolo e non area edificabile (il fabbricato
essendo strumentale all'attività agricola anche l'edificazione dello
stesso è da ritenersi "agricola")? |
RISPOSTA: |
Se è vero che l'attività svolta dei consorzi agrari è da
considerarsi agricola per connessione ai sensi dello articolo 2135
del codice civile, il terreno posseduto in quanto edificabile non
può essere considferato esente, stante che l'esenzione prevista
dalla seconda parte della lettera b) dello articolo 2 del
D.Lgs.n.504/92 presuppone la quali di
imprenditore agricolo a titolo professionale che l'articolo 58 del
D.lgs.n.446/97 riserva unicamente alle persone fisiche e mai alle
persone giuridiche.
Neppure, nonostante le pretese, potrebbe ritenersi l'edificio
rurale, almeno per tre motivi:
a) perché l'edificio non è posto sul fondo;
b) perché il reddito prodotto è reddito di impresa e non
commerciale;
c) perché non è fornita la prova del rispetto di cui allo articolo
32 del DPR 917/86.
Tanto è vero che al momento l'edificio non è da considerarsi rurale
che è da tempo giacente pendente in Parlamento un disegno di legge
(se le interessa approfondire il discorso vedasi l'apposito capitolo
da me scritto sulla
guida 2006 dei tributi Locali). |
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