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ICI 2006

DOMANDA:
103.Un CONSORZIO AGRARIO ha costruito un immobile di cat. D su un terreno. Detto Consorzio sostiene che il terreno sul quale hanno edificato non può essere considerato area edificabile, ma terreno agricolo, stante la particolare
natura dei consorzi agrari. A tal proposito preciso che:

§       L'area è edificabile (altrimenti non potevano costruire);

§       L'edificio successivamente costruito (D7) viene utilizzato per la
vendita di concimi, sementi, attrezzatura agricola in genere, ecc.-.

Devo considerare l'immobile costruito come strumentale ad attività agricola? Devo accogliere la richiesta del Consorzio il quale sostiene che, avendo costruito un immobile strumentale ad attività agricola, il terreno debba
essere considerato agricolo e non area edificabile (il fabbricato essendo strumentale all'attività agricola anche l'edificazione dello stesso è da ritenersi "agricola")?
RISPOSTA:
Se è vero che l'attività svolta dei consorzi agrari è da considerarsi agricola per connessione ai sensi dello articolo 2135 del codice civile, il terreno posseduto in quanto edificabile non può essere considferato esente, stante che l'esenzione prevista dalla seconda parte della lettera b) dello articolo 2 del  D.Lgs.n.504/92 presuppone la quali di
imprenditore agricolo a titolo professionale che l'articolo 58 del D.lgs.n.446/97 riserva unicamente alle persone fisiche e mai alle persone giuridiche.

Neppure, nonostante le pretese, potrebbe ritenersi l'edificio rurale, almeno per tre motivi:

a) perché l'edificio non è posto sul fondo;

b) perché il reddito prodotto è reddito di impresa e non commerciale;

c) perché non è fornita la prova del rispetto di cui allo articolo 32 del DPR 917/86.

Tanto è vero che al momento l'edificio non è da considerarsi rurale che è da tempo giacente pendente in Parlamento un disegno di legge (se le interessa approfondire il discorso vedasi l'apposito capitolo da me scritto sulla
guida 2006 dei tributi Locali).

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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