corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:
106. Cosa pensa del contenuto della sentenza 180 del 22 febbraio 2006 del TAR Lazio (ottava sezione) in materia di fabbricati rurali posseduti da agricoltore pensionato?
RISPOSTA:

La massima ricavabile da tale sentenza è la seguente:

titolazione:
ICI  -    Pagamento    -    Pensionato   lavorante   in   agricoltura   - Rimborso    -  Condizione:   possesso  di   partita  IVA   -  Esclusione.
Massima:
Il diritto  alla  esenzione dal pagamento dell'ICI e' dovuto anche in mancanza di partita  IVA  in  presenza  del  requisito  di  pensionato  per l'attivita' svolta in agricoltura. 
 
Tale sentenza trova fondamento, come si evince dal testo della stessa, dalla risoluzione ministeriale n. 272/E del 1996, peraltro in tema di tassa rifiuti. 
Ora, a prescindere dal diverso comparto cui si riferisce tale risoluzione, si fa rilevare che la stessa risulta palesemente illegittima, 
ponendosi in contrasto con le condizioni poste per il riconoscimento di edificio rurale dallo articolo 9 del D.L.n.557/93 
convertito nella legge n. 133 del 1994. La lettera d) del comma 3 di tale decreto così dispone al riguardo:
 
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, 
determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. 
Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, 
il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, 
determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA 
si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Ora, basta quanto sopra per stabilire che l'iscrizione all'IVA risulta indispensabile per il rispetto di tale previsione normativa, poiché in assenza il risultato del rapporto ivi descritto risulterebbe 0 e quindi inferiore al limite ivi stabilito.

Del resto la Corte di Cassazione con la sentenza sotto riportata ha ritenuto persino non sufficiente l'iscrizione all'IVA dovendosi anche ricercare la qualifica di imprenditore agricolo, riconoscibile, come è noto, con l'iscrizione della Ditta alla cemera di Commercio, oltre con l'iscrizione nei ruoli ex SCAU:

.Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 29 dicembre 2004, n. 24152 (Costruzioni rurali: non è sufficiente l’iscrizione all’IVA).

Il carattere rurale dei fabbricati necessita il contemporaneo soddisfacimento della condizione oggettiva, intesa come strumentalità del fabbricato all’esercizio dell’attività agricola, e di quella soggettiva che non può essere soddisfatta con la titolarità della partita IVA (n.d.r la sentenza emessa in materia di imposta di registro assume importanza per l’ICI, confermando la tesi da me espressa più volte in tema di edifici rurali, per cui è necessaria l’iscrizione nel registro Ditte della Camera di Commercio).

In conclusione, tale sentenza è palesemente in contrasto con la norma, mal ispirata da una risoluzione ministeriale non attinente all'ICI ma alla TARSU, per una finalità agevolativa ispirata prevalentemente al reddito ed alla ubicazione agricola dello insediamento.

In conclusione, penso veramente male della qualità della stessa, anche se non credo riguardi l'ICI, stante che le CT sono giudici esclusivi delle controversie tributarie.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.