La massima ricavabile da tale sentenza è la
seguente:
titolazione:
ICI - Pagamento - Pensionato lavorante in agricoltura - Rimborso - Condizione: possesso di partita IVA - Esclusione.
Massima:
Il diritto alla esenzione dal pagamento dell'ICI e' dovuto anche in mancanza di partita IVA in presenza del requisito di pensionato per l'attivita' svolta in agricoltura.
Tale sentenza trova fondamento, come si evince dal testo della stessa, dalla risoluzione ministeriale n. 272/E del 1996, peraltro in tema di tassa rifiuti.
Ora, a prescindere dal diverso comparto cui si riferisce tale risoluzione, si fa rilevare che la stessa risulta palesemente illegittima,
ponendosi in contrasto con le condizioni poste per il riconoscimento di edificio rurale dallo articolo 9 del D.L.n.557/93
convertito nella legge n. 133 del 1994. La lettera d) del comma 3 di tale decreto così dispone al riguardo:
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo,
determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994,
il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo,
determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA
si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Ora, basta quanto sopra per stabilire che
l'iscrizione all'IVA risulta indispensabile per il rispetto di tale
previsione normativa, poiché in assenza il risultato del rapporto
ivi descritto risulterebbe 0 e quindi inferiore al limite ivi
stabilito.
Del resto la Corte di Cassazione con la
sentenza sotto riportata ha ritenuto persino non sufficiente
l'iscrizione all'IVA dovendosi anche ricercare la qualifica di
imprenditore agricolo, riconoscibile, come è noto, con l'iscrizione
della Ditta alla cemera di Commercio, oltre con l'iscrizione nei
ruoli ex SCAU:
.Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 29 dicembre 2004, n. 24152
(Costruzioni rurali: non è sufficiente l’iscrizione all’IVA).
Il
carattere rurale dei fabbricati necessita il contemporaneo
soddisfacimento della condizione oggettiva, intesa come
strumentalità del fabbricato all’esercizio dell’attività agricola, e
di quella soggettiva che non può essere soddisfatta con la
titolarità della partita IVA (n.d.r la sentenza emessa in materia
di imposta di registro assume importanza per l’ICI, confermando la
tesi da me espressa più volte in tema di edifici rurali, per cui è
necessaria l’iscrizione nel registro Ditte della Camera di
Commercio).
In conclusione, tale sentenza è palesemente in
contrasto con la norma, mal ispirata da una risoluzione ministeriale
non attinente all'ICI ma alla TARSU, per una finalità agevolativa
ispirata prevalentemente al reddito ed alla ubicazione agricola
dello insediamento.
In conclusione, penso veramente male della
qualità della stessa, anche se non credo riguardi l'ICI, stante che
le CT sono giudici esclusivi delle controversie tributarie. |