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ICI 2006

DOMANDA:

107. Due fratelli A e B sono proprietari al 50% di un terreno edificabile. Il suddetto terreno è condotto da una società semplice (agricola) i cui  soci sono: A, suo figlio e sua moglie. Tale società dichiara il R.A. al 100%. I contributi SCAU vengono versati da A e da suo figlio. Il terreno in oggetto deve essere considerato agricolo o edificabile ?

RISPOSTA:

Dubbi sussistono se le agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli a titolo professionale (ex a titolo principale) competono anche quando tale attività è esercitata sotto la forma di società semplice. Infatti, in tale ipotesi l'attività è esercitata non direttamente come
preteso dalla norma ma tramite un diverso soggetto giuridico ossia la società semplice.  In senso contrario si è espressa la Sezione IX della CTR della Emilia Romagna con la sentenza n. 75 del 5 settembre 2005 che al riguardo così ha deciso:

L'art. 9  D.Lgs.  n.  504/3992  preveda  una  riduzione dell'imposta I.C.I. sui terreni agricoli  posseduti  da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale. L'art. 58  comma  2  D.Lvo n. 446/1997 stabilisce a sua volta che agli effetti dell'applicazione dell'art.  9  cit.  si  considerano  coltivatori diretti od imprenditori agricoli  a  titolo principale "le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi  comunali  previsti  dall'articolo  11  della legge 9
gennaio 1963, n.  9  e  soggette  al  corrispondente  obbligo dell'assicurazione  per invalidita', vecchiaia e malattia". La disciplina  dettate  dalle  suddette  norme  e'  inequivoca,  nel senso
che limita il  beneficio  I.C.I.  alle  sole persone fisiche, con esclusione delle forme associative.

Dello stesso parere si è espresso l'ANCI e l'ANCITEL.
In conclusione, la società semplice non è una persona fisica e quindi non soddisfa la condizione posta dallo articolo 58 del D.Lgs.n.445797.

 

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