Dubbi
sussistono se le agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli
a titolo professionale (ex a titolo principale) competono anche
quando tale attività è esercitata sotto la forma di società
semplice. Infatti, in tale ipotesi l'attività è esercitata non
direttamente come
preteso dalla norma ma tramite un diverso soggetto giuridico ossia
la società semplice. In senso contrario si è espressa la Sezione IX
della CTR della Emilia Romagna con la sentenza n. 75 del 5 settembre
2005 che al riguardo così ha deciso:
L'art. 9 D.Lgs. n. 504/3992 preveda una riduzione
dell'imposta I.C.I. sui terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale. L'art. 58
comma 2 D.Lvo n. 446/1997 stabilisce a sua volta che agli effetti
dell'applicazione dell'art. 9 cit. si considerano coltivatori
diretti od imprenditori agricoli a titolo principale "le persone
fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti
dall'articolo 11 della legge 9
gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo
dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia". La
disciplina dettate dalle suddette norme e' inequivoca, nel
senso
che limita il beneficio I.C.I. alle sole persone fisiche, con
esclusione delle forme associative.
Dello stesso parere si è espresso l'ANCI e l'ANCITEL.
In conclusione, la società semplice non è una persona fisica e
quindi non soddisfa la condizione posta dallo articolo 58 del
D.Lgs.n.445797. |