E'
ammesso il ricorso collettivo e quindi il ricorso è corretto.
Ovviamente i motivi di contestazione debbono essere i medesimi ossia
deve sussistere connessione oggettiva e ciò ai sensi dello articolo
104 del cpc, come del resto confermato dalla Corte di Cassazione con
la sentenza n. 7359 del 20.5.2002:
In
tema di contenzioso tributario, è ammissibile la proposizione di un
unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo
ritenersi applicabile nel processo tributario (in base alla norma di
rinvio di cui all'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, applicabile
"ratione temporis") l'art. 104 c.p.c., il quale consente la
proposizione contro la stessa parte - e quindi la trattazione
unitaria - di una pluralità di domande anche non connesse tra loro,
con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di
riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi,
ammessa dall'art. 34 del citato d.P.R. n. 636 del 1972.
Cassazione civile, sez. trib., 20 maggio 2002, n. 7359 |