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ICI 2006

DOMANDA:
111. Abbiamo emesso a moglie e marito avviso di liquidazione (uno per uno) Ora insieme mi hanno presentato un unico ricorso citando entrambi gli avvisi di liquidazione è possibile?
RISPOSTA:

E' ammesso il ricorso collettivo e quindi il ricorso è corretto. Ovviamente i motivi di contestazione debbono essere i medesimi ossia deve sussistere connessione oggettiva e ciò ai sensi dello articolo 104 del cpc, come del resto confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7359 del 20.5.2002:

In tema di contenzioso tributario, è ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario (in base alla norma di rinvio di cui all'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, applicabile "ratione temporis") l'art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte - e quindi la trattazione unitaria - di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi, ammessa dall'art. 34 del citato d.P.R. n. 636 del 1972.

Cassazione civile, sez. trib., 20 maggio 2002, n. 7359

 

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