: Il
mancato o ritardato versamento dell'ICI, in assenza di una norma
particolare che crei espressamente una eccezione, comporta
l'applicazione della regola generale e quindi la sanzione del 30 per
cento di cui allo articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 oltre che degli
interessi moratori dell’1,375 per cento semestrale, da calcolarsi
dalla data in cui dovevano eseguirsi i versamenti in acconto ed a
saldo. |