corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:

115. Avendo delle discordanze tra i dati reperibili sul sito del Catasto ed i dati di alcuni  contribuenti, li abbiamo invitati, con una semplice lettera, a presentare documenti (visure catastali, versamenti ed eventuali atti) per la verifica della loro posizione ICI. Non avendo risposta alla nostra richiesta vorremmo inviare un'altra comunicazione precisando che se entro 20/30 gg. non dovessero  fornire i documenti richiesti verrà applicata una sanzione di € 51,65 ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 473/1997 e dell'art. 11 del ns.  Regolamento (che prevede appunto una sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 258,23).

Questa sanzione  può in caso di adesione del contribuente essere ridotta ad 1/4 in base all'art. 16 del medesimo Decreto Lgs.? (Il ns/ Reg.to in questi casi non prevede la riduzione ad 1/4). Se il contribuente fornisce i documenti richiesti, oltre il termine, ma risulta che non scaturisce alcuna differenza di imposta tra il versato ed il dovuto, la sanzione deve essere comunque applicata? Avrebbe un eventuale schema da utilizzare nel  caso dovessimo emettere l'avviso di accertamento con questa sanzione?

RISPOSTA:

: In via preliminare Le ricordo che i dati relativi ai diritti reali sono rintracciabili non in catasto ma alla Conservatoria dei registri immobiliari. Solo la base imponibile, invece, ossia l'oggetto è ricercabile in Catasto. Ricordo poi che lo Statuto del contribuente vieta di chiedere al contribuente dati e notizie conosciute o riconoscibili direttamente dalla pubblica amministrazione. In conclusione, solo se necessario è possibile invitare il contribuente a presentare tali documenti, così che in caso di omissione deve essere applicata la sanzione da 51,00 a 258,00 euro prevista dal comma 3 dello articolo 14 del D.Lgs.n.504/92 che non risulta riducibile, come si evince indirettamente dalla lettura del comma 4 del predetto articolo.

Solo nel caso di ritardata presentazione oltre i 60 giorni la sanzioni può trovare applicazione, a nulla rilevando invece che non vi sia alcun debito d'imposta perchè in tale ipotesi si aggiungerebbero le altre sanzioni.

Ovviamente l'applicazione della presente sanzione è condizionata alla prova della notifica di tale invito, così che il semplici invio postale non consentirebbe la relativa applicazione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.