: In
via preliminare Le ricordo che i dati relativi ai diritti reali sono
rintracciabili non in catasto ma alla Conservatoria dei registri
immobiliari. Solo la base imponibile, invece, ossia l'oggetto è
ricercabile in Catasto. Ricordo poi che lo Statuto del contribuente
vieta di chiedere al contribuente dati e notizie conosciute o
riconoscibili direttamente dalla pubblica amministrazione. In
conclusione, solo se necessario è possibile invitare il contribuente
a presentare tali documenti, così che in caso di omissione deve
essere applicata la sanzione da 51,00 a 258,00 euro prevista dal
comma 3 dello articolo 14 del D.Lgs.n.504/92 che non risulta
riducibile, come si evince indirettamente dalla lettura del comma 4
del predetto articolo.
Solo
nel caso di ritardata presentazione oltre i 60 giorni la sanzioni
può trovare applicazione, a nulla rilevando invece che non vi sia
alcun debito d'imposta perchè in tale ipotesi si aggiungerebbero le
altre sanzioni.
Ovviamente l'applicazione della presente sanzione è condizionata
alla prova della notifica di tale invito, così che il semplici invio
postale non consentirebbe la relativa applicazione. |