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ICI 2006

DOMANDA:

 116. Al fine del riconoscimento della ruralità di un fabbricato chiedo se è corretto richiedere che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1)       il conducente del fondo deve essere un imprenditore agricolo iscritto nel  registro ditte della Camera di Commercio;

2)       essere titolare della partita IVA;

3)       essere iscritto al registro dei coltivatori diretti;

4)       deve sussistere un collegamento funzionale tra fondo e la costruzione rurale: mancando tale legame l'edificio  non può considerarsi rurale;

5)       il conducente del fondo deve svolgere attività agricola nel rispetto di cui all'art. 29 del DPR 917/1986;

6)       il conducente del fondo non deve essere società commerciale.

Nel caso specifico un agricoltore in pensione al quale è stato richiesto di presentare la documentazione comprovante l'appartenenza alla categoria di imprenditore agricolo, non è iscritto alla Camera di Commercio e l'associazione di categoria ritiene non sia necessaria l'iscrizione in quanto non prevista dal Codice Civile artt. 2135-2136). Sempre l'associazione di categoria fa presentare all'interessato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio motivando come segue:

 "Il carattere di ruralità, ai sensi della circolare n. 18/T del 09/02/2000  dell'Agenzia del territorio, può essere attestata dal soggetto interessato mediante sottoscrizione di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La norma così voluta dal legislatore risulta chiara e ben articolata nell'indicare le caratteristiche oggettive e soggettive necessarie al riconoscimento della ruralità. Chiedere altra documentazione come l'iscrizione alla CCIAA o contratti di comodato registrati in presenza di familiari conviventi, ecc. ecc. è contrario alla Legge."

Si chiede se è corretta l'interpretazione formulata dall'associazione di categoria anche alla luce dell'art. 2 del D.Lgs 228/2001 che individua nell'iscrizione al registro delle imprese, la" funzione di certificazione anagrafica" della figura dell'imprenditore, e tenuto conto anche della ordinanza della Corte Costituzionale n. 87 del marzo del 2005.

RISPOSTA:

Nonostante l’ovvio parere contrario delle categorie interessate e pur in presenza di circolari di comodo e di alcune sentenze peraltro minoritarie è mia convinzione che la qualifica di pensionato agricolo sia insufficiente a determinare la considerazione degli edifici posseduti come rurali, dovendosi invece essere dimostrato da parte del possessore di soddisfare tutte le condizioni dettate dallo articolo 9 del D.l.n.557/93 convertito nella legge 133 del 1994. Infatti, dalla lettura del comma 3 si evince chiaramente che il pensionato agricolo soddisfa di per sé le condizioni poste alle lettere a) e b), mentre le altre condizioni debbono essere dimostrate sulla base della necessaria documentazione.

In sintesi, il pensionato deve dimostrare dapprima di svolgere l’attività in modo imprenditoriale e poi che l’attività  agricola è svolta nel rispetto dei limiti stabiliti dallo articolo 32 (già articolo 29) del DPR 917/1986.

Significativa al riguardo è la sentenza della Corte di Cassazione n. 24152 del 29 dicembre 2004 che si allega con la quale si afferma che l’edificio è da considerarsi rurale solo in quanto il possessore dimostri il rispetto della condizione oggettiva, intesa come svolgimento di una attività agricola, e di quella soggettiva, la quale non può essere soddisfatta con la semplice iscrizione all’IVA.

Del resto, seppur per una questione analoga, la Corte Costituzionale, in via incidentale con le ordinanze n. 336 del 2003 e n. 87 del 2005 ha affermato che i pensionati agricoli in quanto percettori della pensione e quindi di un reddito certo non sono più meritevoli di tutela.

La tesi sostenuta dalle categorie interessate, tesa a voler attribuire l’esenzione in ogni caso ai pensionati agricoli, pur in assenza delle condizioni poste dalla citata normativa, non può essere accolta perché introdurrebbe nel nostro ordinamento tributario una sorta di esenzione nominativa non prevista dalla legge e quindi illegittima anche sotto il profilo costituzionale per una irrazionale disparità di trattamento fra differenti categorie di pensionati.

 

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