116. Al fine del riconoscimento della ruralità di un fabbricato
chiedo se è corretto richiedere che siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
1)
il conducente del fondo deve essere un imprenditore agricolo
iscritto nel registro ditte della Camera di Commercio;
2)
essere titolare della partita IVA;
3)
essere iscritto al registro dei coltivatori diretti;
4)
deve sussistere un collegamento funzionale tra fondo e la
costruzione rurale: mancando tale legame l'edificio non può
considerarsi rurale;
5)
il conducente del fondo deve svolgere attività agricola nel
rispetto di cui all'art. 29 del DPR 917/1986;
6)
il conducente del fondo non deve essere società commerciale.
Nel caso specifico un agricoltore in pensione
al quale è stato richiesto di presentare la documentazione
comprovante l'appartenenza alla categoria di imprenditore agricolo,
non è iscritto alla Camera di Commercio e l'associazione di
categoria ritiene non sia necessaria l'iscrizione in quanto non
prevista dal Codice Civile artt. 2135-2136). Sempre l'associazione
di categoria fa presentare all'interessato una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio motivando come segue:
"Il carattere di ruralità, ai sensi della
circolare n. 18/T del 09/02/2000 dell'Agenzia del territorio, può
essere attestata dal soggetto interessato mediante sottoscrizione di
una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La norma
così voluta dal legislatore risulta chiara e ben articolata
nell'indicare le caratteristiche oggettive e soggettive necessarie
al riconoscimento della ruralità. Chiedere altra documentazione come
l'iscrizione alla CCIAA o contratti di comodato registrati in
presenza di familiari conviventi, ecc. ecc. è contrario alla Legge."
Si chiede se è corretta l'interpretazione
formulata dall'associazione di categoria anche alla luce dell'art. 2
del D.Lgs 228/2001 che individua nell'iscrizione al registro delle
imprese, la" funzione di certificazione anagrafica" della figura
dell'imprenditore, e tenuto conto anche della ordinanza della Corte
Costituzionale n. 87 del marzo del 2005. |