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ICI 2006

DOMANDA:

117. Desidererei conoscere il suo parere in merito alla tassazione ICI dei fabbricati realizzati dalle imprese edili per la vendita. In particolare vorrei sapere se è corretto utilizzare come base di calcolo le rendite attribuite dall'Agenzia del Territorio anche quando non è ancora stata dichiarata l'ultimazione dei lavori.

Nel caso che mi trovo ad esaminare un'Impresa Edile sostiene di provvedere all'accatastamento (in costituzione) solo per poter stipulare i rogiti di vendita anche quando i lavori di costruzione non sono conclusi. Per questo motivo sostiene che le rendite attribuite non sono corrette e richiede di scontare l'ICI sul valore dell'area fabbricabile.

RISPOSTA:

: L'iscrizione catastale del fabbricato nei  gruppi catastali  A, B, C , D, diversamente dal gruppo F, determina l'assoggettabilità del fabbricato, a nulla rilevando che il medesimo non sia ultimato, come si evince da una attenta lettura della lettera a) dello articolo 2 del  D.Lgs.n.504/92 e recentemente confermato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 288 del  18 luglio 2005:

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 5 comma 2 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, censurato, in riferimento agli art. 3 e 53 cost., nella parte in cui non prevede che la determinazione ai fini dell'i.c.i. del valore imponibile avvenga sulla base del valore dell'area, senza tener conto del valore del fabbricato in corso di costruzione, anche nel caso in cui lo stesso risulti già iscritto a catasto e dotato di relativa rendita. Il remittente infatti, da un lato, ha omesso di fornire una qualsiasi motivazione sulla circostanza - data soltanto per presupposta - della mancata ultimazione e della mancata utilizzazione, all'epoca, del fabbricato, mentre era suo onere fornire al riguardo una specifica e plausibile motivazione, perché la nozione di "ultimazione dell'edificio" ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria è ben diversa da quella di "ultimazione del fabbricato" ai fini dell'attribuzione della rendita catastale e della conseguente determinazione della base imponibile dell'i.c.i. (art. 2 comma 1 lett. a) ed art. 5 comma 6 d.lg. n. 504 del 1992); dall'altro, non ha adeguatamente motivato sull'ulteriore presupposto in diritto, in base al quale è stata sollevata la questione, secondo cui la legge vigente consentirebbe di attribuire la rendita catastale anche ad un fabbricato non ancora ultimato, non avendo in particolare dato conto della compatibilità di tale interpretazione con le norme che esigono, per la configurabilità di una "unità immobiliare urbana" e, quindi, per l'attribuzione della corrispondente rendita catastale, il requisito dell'"idoneità a produrre un reddito proprio" e, dunque, la sussistenza di un "cespite indipendente", risultando in ogni caso pregiudiziale, ai fini della rilevanza della questione, la circostanza di fatto dell'avvenuta ultimazione del fabbricato, al momento dell'attribuzione della rendita catastale.

Corte costituzionale, 19 luglio 2005, n. 288

Soc. Diramare c. Com. Bordighera

Giur. cost. 2005, f.
Per ulteriore motivazione della presunzione  come fabbricato che deriva dalla iscrizione catastale può far riferimento al mio formulario ICI pagg. 18 e 19 edizioni EDK 2004.

In conclusione, la tesi sostenuta dal costruttore non deve essere accolta.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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