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L'iscrizione catastale del fabbricato nei gruppi catastali A, B,
C , D, diversamente dal gruppo F, determina l'assoggettabilità del
fabbricato, a nulla rilevando che il medesimo non sia ultimato, come
si evince da una attenta lettura della lettera a) dello articolo 2
del D.Lgs.n.504/92 e recentemente confermato dalla Corte
Costituzionale con ordinanza n. 288 del 18 luglio 2005:
È manifestamente inammissibile la q.l.c.
dell'art. 5 comma 2 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, censurato, in
riferimento agli art. 3 e 53 cost., nella parte in cui non prevede
che la determinazione ai fini dell'i.c.i. del valore imponibile
avvenga sulla base del valore dell'area, senza tener conto del
valore del fabbricato in corso di costruzione, anche nel caso in cui
lo stesso risulti già iscritto a catasto e dotato di relativa
rendita. Il remittente infatti, da un lato, ha omesso di fornire una
qualsiasi motivazione sulla circostanza - data soltanto per
presupposta - della mancata ultimazione e della mancata
utilizzazione, all'epoca, del fabbricato, mentre era suo onere
fornire al riguardo una specifica e plausibile motivazione, perché
la nozione di "ultimazione dell'edificio" ai fini del rilascio della
concessione edilizia in sanatoria è ben diversa da quella di
"ultimazione del fabbricato" ai fini dell'attribuzione della rendita
catastale e della conseguente determinazione della base imponibile
dell'i.c.i. (art. 2 comma 1 lett. a) ed art. 5 comma 6 d.lg. n. 504
del 1992); dall'altro, non ha adeguatamente motivato sull'ulteriore
presupposto in diritto, in base al quale è stata sollevata la
questione, secondo cui la legge vigente consentirebbe di attribuire
la rendita catastale anche ad un fabbricato non ancora ultimato, non
avendo in particolare dato conto della compatibilità di tale
interpretazione con le norme che esigono, per la configurabilità di
una "unità immobiliare urbana" e, quindi, per l'attribuzione della
corrispondente rendita catastale, il requisito dell'"idoneità a
produrre un reddito proprio" e, dunque, la sussistenza di un
"cespite indipendente", risultando in ogni caso pregiudiziale, ai
fini della rilevanza della questione, la circostanza di fatto
dell'avvenuta ultimazione del fabbricato, al momento
dell'attribuzione della rendita catastale.
Corte costituzionale, 19 luglio 2005, n. 288
Soc. Diramare c. Com. Bordighera
Giur. cost. 2005, f.
Per ulteriore motivazione della presunzione come fabbricato che
deriva dalla iscrizione catastale può far riferimento al mio
formulario ICI pagg. 18 e 19 edizioni EDK 2004.
In
conclusione, la tesi sostenuta dal costruttore non deve essere
accolta. |