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ICI 2006

DOMANDA:

119. Con istanza di autotutela del 07/07/2005 l’Agenzia del Territorio di Belluno accoglieva la domanda di un contribuente e provvedeva a modificare il classamento di un fabbricato da A7 (rendita 1.058,74) a A3 (rendita 397,67).

Con nota del 17/10/2005 l’Ufficio tributi comunale chiedeva all’Agenzia del Territorio di comunicare nel caso specifico la decorrenza da attribuire alla suddetta variazione catastale.

Con risposta del 09/12/2005 l’Agenzia del Territorio comunicava che la decorrenza di tale variazione ha effetti dalla data di accoglimento dell’istanza di autotutela, ossia dal 07/07/2005, con la precisazione che la variazione adottata è determinata dalla conoscenza di fatti ed elementi nuovi, non valutabili al momento dell’originario accertamento 

In sede di ricorso il contribuente eccepisce che la nuova rendita andrà applicata dal 01/01/2005 con richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18426/2005.

Precisa inoltre che alla nuova rendita deve riconoscersi valore non costitutivo, bensì ricognitivo-dichiarativo, con efficacia retroattiva, con conseguente diritto al rimborso (Cass. Civ. sez. Trib. 09/03/2005 n. 5109).

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di fornire il suo autorevole parere sulla decorrenza da attribuire alla nuova rendita di € 397,67 ai fini dell’ICI, ovvero il 01/01/2006 se si considera la rendita iscritta a catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione (2005 pari a € 1.058,74) e quindi con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo, oppure il 01/01/2005 come richiesto dal contribuente
RISPOSTA:

Ai sensi del comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 la base imponibile per i fabbricati è costituito dalla rendita catastale che risulta in atti alla data del primo gennaio di ciascun anno. Sulla base di tale principio il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 226/E del 27 novembre 1997 e la giurisprudenza prevalente hanno confermato che le variazioni catastali hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. La giurisprudenza ha mitigato tale principio, conferendo alla nuova rendita catastale efficacia retroattiva solo nei casi di tempestiva proposizione del ricorso o nei casi di errore materiale della rendita catastale. Non diversamente si è espresso ancora una volta il Ministero delle Finanze con la circolare 11T del 2005 che riferendosi proprio al caso descritto conferma che le nuove rendite catastali conseguenti ad istanze di rettifica hanno efficacia successiva salvo siano viziate da errori materiali gravi. Quando invece trattasi di semplice revisione la nuova rendita catastale ha efficacia solo successiva. Non diversamente si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15862 del 2005 che si allega a conforto.

In conclusione, solo se il possessore dimostra che la precedente rendita era gravata da grave errore materiale l'efficacia è retroattiva, di contro la nuova rendita catastale ha efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. Gravi errori materiali potrebbero essere il numero di vani catastali errato, una rendita catastale di un condomino diversa dagli altri condomini, l'errata attribuzione della zona censuaria, ecc.

Il tenore peraltro usato dall'Ufficio del territorio sembra appunto conferire alla nuova rendita valore di revisione, confermando ancor di più l'efficacia successiva della nuova rendita catastale.

 

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