119.
Con istanza di autotutela del 07/07/2005 l’Agenzia del Territorio di
Belluno accoglieva la domanda di un contribuente e provvedeva a
modificare il classamento di un fabbricato da A7 (rendita 1.058,74)
a A3 (rendita 397,67).
Con
nota del 17/10/2005 l’Ufficio tributi comunale chiedeva all’Agenzia
del Territorio di comunicare nel caso specifico la decorrenza da
attribuire alla suddetta variazione catastale.
Con risposta del 09/12/2005 l’Agenzia del
Territorio comunicava che la decorrenza di tale variazione ha
effetti dalla data di accoglimento dell’istanza di autotutela, ossia
dal 07/07/2005, con la precisazione che la variazione adottata è
determinata dalla conoscenza di fatti ed elementi nuovi, non
valutabili al momento dell’originario accertamento
In sede di ricorso il contribuente eccepisce
che la nuova rendita andrà applicata dal 01/01/2005 con richiamo
alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18426/2005.
Precisa inoltre che alla nuova rendita deve
riconoscersi valore non costitutivo, bensì ricognitivo-dichiarativo,
con efficacia retroattiva, con conseguente diritto al rimborso
(Cass. Civ. sez. Trib. 09/03/2005 n. 5109).
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di fornire il suo
autorevole parere sulla decorrenza da attribuire alla nuova rendita
di € 397,67 ai fini dell’ICI, ovvero il 01/01/2006 se si considera
la rendita iscritta a catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione
(2005 pari a € 1.058,74) e quindi con efficacia dal 1° gennaio
dell’anno successivo, oppure il 01/01/2005 come richiesto dal
contribuente |