123.
Il nostro Comune ha adottato un’aliquota agevolata nella misura del
2 per mille, conformemente a quanto indicato in ambito all’art. 1
co. 5 L. 449/97, per interventi di recupero eseguiti in centro
storico. Tale agevolazione viene garantita ai proprietari dei
predetti fabbricati che eseguano tali opere e che ne diano
segnalazione all’ufficio tributi, con una validita’ di tre anni
dalla data del rilascio del permesso a costruire.
Si
ponga il caso del piano di recupero di cui al quesito inviato in
data 17.5.2006, ove l’oggetto di assolvimento ICI risulterebbe non
il fabbricato (in quanto demolito) ma l’area edificabile, il cui
valore e’ dato dalla volumetria realizzabile per il nuovo edificio.
In questo specifico caso l’aliquota agevolata al 2 per mille va
garantita al soggetto passivo ICI, per la durata di anni 3 dal
rilascio del permesso a costruire, rispetto all’area edificabile in
questione, identificandosi nella stessa l’oggetto di assolvimento
ICI? |
:
ritengo di interpretare la volontà del Comune nel senso di agevolare
i casi descritti nel termine triennale decorrente dal rilascio della
concessione edilizia, così che sino alla ultimazione dei valori
l'aliquota agevolata si applicherà sul valore dell'area, come
preteso dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 e per
l'eventuale periodo residuo sulla r.c. del fabbricato capitalizzata. |