corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:

124. In caso di rinuncia del coniuge superstite all'eredità, il diritto di abitazione si estingue o rimane in essere.

RISPOSTA:

 la rinuncia alla eredità non fa venir meno il diritto di abitazione ex articolo 540 del codice civile, dovendosi questo rinunciandosi espressamente così come previsto dal n. 5 dello articolo 1350 del codice civile. Si riporta qui di seguito una sentenza a conferma:

USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE

Codice civile (1942) art. 540.

I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540 comma 2 c.c. spettano sia nelle successioni testamentarie che in quelle legittime. Essi hanno natura di legato "ex lege" e, pertanto, essendo diverso il carattere e la disciplina dell'attribuzione patrimoniale a titolo di eredità da quella a titolo di legato e dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla prima, ne consegue che la rinuncia all'eredità, da parte del coniuge superstite, non implica rinuncia ai diritti di abitazione e di uso, per la dismissione dei quali, invece, occorre compiere un atto autonomo indicativo della volontà dismissiva di quei diritti, i quali, formando oggetto di un legato, sono già stati acquistati "ipso iure", al momento di apertura della successione, senza bisogno di accettazione. Tanto più ove si consideri che, per quanto concerne la rinuncia al diritto di abitazione di un immobile, essa va rivestita, a pena di nullità, della forma solenne ex art. 1350 n. 5 c.c.

Pretura Campi Salentina, 25 novembre 1980

Giur. it. 1982, I,2,152 (nota).

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.