la
rinuncia alla eredità non fa venir meno il diritto di abitazione ex
articolo 540 del codice civile, dovendosi questo rinunciandosi
espressamente così come previsto dal n. 5 dello articolo 1350 del
codice civile. Si riporta qui di seguito una sentenza a conferma:
USUFRUTTO, USO,
ABITAZIONE
Codice civile (1942) art. 540.
I
diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite
dall'art. 540 comma 2 c.c. spettano sia nelle successioni
testamentarie che in quelle legittime. Essi hanno natura di legato
"ex lege" e, pertanto, essendo diverso il carattere e la disciplina
dell'attribuzione patrimoniale a titolo di eredità da quella a
titolo di legato e dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla
prima, ne consegue che la rinuncia all'eredità, da parte del coniuge
superstite, non implica rinuncia ai diritti di abitazione e di uso,
per la dismissione dei quali, invece, occorre compiere un atto
autonomo indicativo della volontà dismissiva di quei diritti, i
quali, formando oggetto di un legato, sono già stati acquistati
"ipso iure", al momento di apertura della successione, senza bisogno
di accettazione. Tanto più ove si consideri che, per quanto concerne
la rinuncia al diritto di abitazione di un immobile, essa va
rivestita, a pena di nullità, della forma solenne ex art. 1350 n. 5
c.c.
Pretura Campi Salentina, 25 novembre 1980
Giur. it. 1982, I,2,152 (nota). |