125.
Una società di capitale immobiliare (SRL) è piena proprietaria delle
seguenti unità immobiliari così identificate UTE:
B/1
(in atti per compravendita dal 29/10/2003 – regolarmente dichiarato
con dich. ICI nel 2004);
A//2
(in atti per compravendita dal 29/10/2003 - regolarmente dichiarato
con dich. ICI nel 2004);
D/4
(in atti per nuova costituzione dal 10/10/2004 – non dichiarato
nel 2005);
D/7
(in atti per nuova costituzione dal 10/10/2004 – non dichiarato
nel 2005);
D/4
(in atti per nuova costituzione dal 31/5/2005 – da dichiarare entro
31/7/2006);
C/3
(in atti per nuova costituzione dal 31/5/2005 – da dichiarare entro
31/7/2006);
Ora,
tutti i predetti immobili, per conoscenza d’ufficio, costituiscono
due distinti plessi in due aree di circolazione differenti e in uso
ad una medesima ONLUS, una comunità che opera nel recupero di
tossicodipendenti ed a tal fine tutte le unità (collegio e convitto,
appartamento ad uso residenziale per operatori, casa di cura vera e
propria, capannone industriale per attività lavorative di recupero,
laboratorio artigianale per medesimo fine) sono quindi destinate a
tal uso.
La
proprietà, come asserito, è della SRL immobiliare.
Entrambi i nostri regolamenti (un primo in vigore sino al 31/12/2004
ed un secondo attualmente in vigore a partire dal 1/1/2005)
prevedono esplicitamente che “l’esenzione dall’ICI di cui all’art. 7
comma 1 lett. i) del DLGS 504/92 concernente gli immobili utilizzati
da enti non commerciali si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od
in qualità di locatario finanziario dall’ente non commerciale
utilizzatore”.
Le suddette condizioni di possesso non sono evidentemente
soddisfatte (la locazione finanziaria è esclusa, da visura
effettuata all’anagrafe tributaria non figurano contratti con avente
causa la ONLUS utilizzatrice); essendo la posizione tributaria ICI
dell’immobiliare deficitaria nei confronti del Comuni, posso
procedere con la liquidazione dall’anno 2004 (per gli immobili
dichiarati) e ad accertamento sempre dal 2004 (per immobili non
dichiarati)? |