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ICI 2006

DOMANDA:

125. Una società di capitale immobiliare (SRL) è piena proprietaria delle seguenti unità immobiliari così identificate UTE:

B/1 (in atti per compravendita dal 29/10/2003 – regolarmente dichiarato con dich. ICI nel 2004);

A//2 (in atti per compravendita dal 29/10/2003 - regolarmente dichiarato con dich. ICI nel 2004);

D/4 (in atti per nuova costituzione dal 10/10/2004 – non dichiarato nel 2005);

D/7 (in atti per nuova costituzione dal 10/10/2004 – non dichiarato nel 2005);

D/4 (in atti per nuova costituzione dal 31/5/2005 – da dichiarare entro 31/7/2006);

C/3 (in atti per nuova costituzione dal 31/5/2005 – da dichiarare entro 31/7/2006);

Ora, tutti i predetti immobili, per conoscenza d’ufficio, costituiscono due distinti plessi in due aree di circolazione differenti e in uso ad una medesima ONLUS, una comunità che opera nel recupero di tossicodipendenti ed a tal fine tutte le unità (collegio e convitto, appartamento ad uso residenziale per operatori, casa di cura vera e propria, capannone industriale per attività lavorative di recupero, laboratorio artigianale per medesimo fine) sono quindi destinate a tal uso.

La proprietà, come asserito, è della SRL immobiliare.

Entrambi i nostri regolamenti (un primo in vigore sino al 31/12/2004 ed un secondo attualmente in vigore a partire dal 1/1/2005) prevedono esplicitamente che “l’esenzione dall’ICI di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLGS 504/92 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall’ente non commerciale utilizzatore”.

Le suddette condizioni di possesso non sono evidentemente soddisfatte (la locazione finanziaria è esclusa, da visura effettuata all’anagrafe tributaria non figurano contratti con avente causa la ONLUS utilizzatrice); essendo la posizione tributaria ICI dell’immobiliare deficitaria nei confronti del Comuni, posso procedere con la liquidazione dall’anno 2004 (per gli immobili dichiarati) e ad accertamento sempre dal 2004 (per immobili non dichiarati)?
RISPOSTA:

Una società di capitali, seppure ONLUS, non soddisfa  la condizione soggettiva posta dalla lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504 del 1992, posto che la lettera c del comma 1 dello articolo 87 (ora 73) del DPR 917 del 1986 esclude le società di ogni tipo. L'esenzione è ulteriormente scongiurata dalla previsione regolamentare posta dal Comune con la quale si pretende peraltro la coincidenza fra Ente non commerciali possessore ed utilizzatore.

Proceda dunque al recupero della minor imposta versata, mediante atti di liquidazione per gli immobili dichiarati sin dal 2003 (per mesi due), posto che il termine biennale di decadenza è in questo caso riferito al termine di dichiarazione 2004 per il 2003 e di accertamento per gli immobili non dichiarati, con efficacia dal mese di iscrizione in catasto dei fabbricati, applicando le dovute sanzioni.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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