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ICI 2006

DOMANDA:
126. Una società si Cenate Sotto ha ricevuto avvisi di accertamenti per aree edificabili anni 1998/1999/2000/2001 in data 10/12/2003.Tali avvisi di accertamento sono stati impugnati e con sentenza n. 111/04 pronunciata il 12/11/2004 e depositata il 18/03/2005 la C.T. Provinciale di Bergamo ha accolto i ricorsi proposti dichiarando congrui i valori dichiarati nelle denunce ICI annullando gli avvisi stessi. Il comune di Cenate Sotto ha ricorso in appello e nel frattempo ha iscritto a ruolo gli avvisi di accertamento sopra esposti notificando le cartelle esattoriali in data 27/04/2006 alla ditta. In data 16/05/2006 la ditta presenta istanz in data 27/04/2006 alla ditta;a di sgravio, delle cartelle sopra citate, ai sensi del 1 c. 2c. dell'art. 68 del D.lgs. 546/1992 e della sentenza  della C.T.P.  E' dovuto lo sgravio o serve solo la sospensione in attesa della sentenza di appello?
RISPOSTA:
come più volte affermato dalla Corte Costituzionale per i tributi comunali vige il principio solve et repete ossia prima paghi e poi al termine della controversia chiedi il rimborso. Per l'ICI tale principio risulta evidente dalla lettura del combinato disposto degli articoli 12 e 13 del D.lgs.n.504/92. Infatti, come si vede chiaramente, l'articolo 12 non prevede che il ricorso determini la sospensione della riscossione della pretesa e l'articolo 13 dispone che il diritto al rimborso si realizza al momento in cui è stato affermato in via definitiva il diritto al rimborso, così da trovare applicazione non l'articolo 68 ma l'articolo 69 del D.Lgs.n.546/92. La legittima di quanto sopra descritto trova conferma nella ordinanza della Corte Costituzionale n. 111 del 1997. Si suggerisce, caso mai, previa domanda esplicita del ricorrente di sospendere la riscossione fino alla decisione di secondo grado, dandone comunicazione allo esattore.

 

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