ICI 2006 |
DOMANDA: |
126. Una società si Cenate Sotto ha ricevuto avvisi di accertamenti
per aree edificabili anni 1998/1999/2000/2001 in data
10/12/2003.Tali avvisi di accertamento sono stati impugnati e con
sentenza n. 111/04 pronunciata il 12/11/2004 e depositata il
18/03/2005 la C.T. Provinciale di Bergamo ha accolto i ricorsi
proposti dichiarando congrui i valori dichiarati nelle denunce ICI
annullando gli avvisi stessi. Il comune di Cenate Sotto ha ricorso
in appello e nel frattempo ha iscritto a ruolo gli avvisi di
accertamento sopra esposti notificando le cartelle esattoriali in
data 27/04/2006 alla ditta. In data 16/05/2006 la ditta presenta
istanz in data 27/04/2006 alla ditta;a
di sgravio, delle cartelle sopra citate, ai sensi del 1 c. 2c.
dell'art. 68 del D.lgs. 546/1992 e della sentenza della C.T.P. E'
dovuto lo sgravio o serve solo la sospensione in attesa della
sentenza di appello? |
RISPOSTA: |
come più volte affermato dalla Corte Costituzionale per i tributi
comunali vige il principio solve et repete ossia prima paghi e poi
al termine della controversia chiedi il rimborso. Per l'ICI tale
principio risulta evidente dalla lettura del combinato disposto
degli articoli 12 e 13 del D.lgs.n.504/92. Infatti, come si vede
chiaramente, l'articolo 12 non prevede che il ricorso determini la
sospensione della riscossione della pretesa e l'articolo 13 dispone
che il diritto al rimborso si realizza al momento in cui è stato
affermato in via definitiva il diritto al rimborso, così da trovare
applicazione non l'articolo 68 ma l'articolo 69 del D.Lgs.n.546/92.
La legittima di quanto sopra descritto trova conferma nella
ordinanza della Corte Costituzionale n. 111 del 1997. Si suggerisce,
caso mai, previa domanda esplicita del ricorrente di sospendere la
riscossione fino alla decisione di secondo grado, dandone
comunicazione allo esattore. |
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