Al
quesito posto ha dato risposta il Ministero delle Finanze con la
risoluzione che qui sotto si riporta. Anzi, secondo il predetto
ministero l'italiano residente allo estero ha diritto a tale
agevolazione anche se l'iscrizione all'AIRE è per un diverso comune
rispetto a quello in cui è ubicata l'abitazione. In sintesi le
condizioni sono due:
a)
l'iscrizione all'AIRE in qualsiasi comune italiano;
b) la
non locazione dello alloggio.
Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate
Risoluzione n. 168 del 13 giugno 1995
Con la nota sopra distinta codesto Comune ha chiesto di conoscere se
un oggetto straniero residente all’estero ha diritto alla detrazione
di imposta di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, per l’immobile di sua proprietà sito in
Italia.
Al
riguardo la Scrivente fa presente che per effetto dell’art. 1, comma
4 ter, del decreto-legge 23/1/93, n. 16 (legge di conversione
24/3/93, n. 75), la detrazione di imposta per l’abitazione
principale, di cui al richiamato articolo 8, comma 2, compete
soltanto ai cittadini italiani residenti all’estero per l’unita’
immobiliare dagli stessi posseduta in Italia, a condizione che non
risulti locata. |