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ICI 2006

DOMANDA:

130. Il nostro regolamento equipara alle abitazioni principali le U.I.U.  concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta  e collaterale fino la terzo grado.

Un contribuente residente all'estero ed iscitto all'A.I.R.E. possiede nel nostro Comune 2  appartamenti.

Per uno usufruisce della detrazione per abitazione principale.

Per il secondo appartamento chiede se può usufruire dell'abitazione per abitazione data in uso gratuito al figlio a sua volta residente all'estero ed iscritto all' A.I.R.E.

Poichè è impossibile per gli iscritti all'A.I.R.E. verificare se effettivamente hanno due stati di famiglia separati Le chiedo se a suo parere è possibile concedere tale detrazione oppure no?

RISPOSTA:

Per gli italiani residenti all'estero è da considerarsi abitazione principale quella che risulta a loro disposizione, purché non risulti locata, così come previsto dallo articolo 1, comma 4 ter del DL 16793 convertito dalla legge 75 del 1993.

Ora, se anche il secondo alloggio non risulta locato potrà beneficiare delle agevolazioni previste dal comune nel caso di comodato. La verifica della effettiva utilizzazione di tale alloggio da  parte del figlio dovrà essere accertata da codesto comune mediante verifiche al momento dell'uso, prescindendo quindi da riferimenti astratti connessi al nucleo familiare d'origine. In conclusione, le maggiori difficoltà di controllo che presenta la situazione descritta non può comportare restrizioni fra soggetti residenti rispetto a quelli non residenti, così che in assenza di elementi contrari il Comune non potrà negare la concessione della presente agevolazione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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