130.
Il nostro regolamento equipara alle abitazioni principali le U.I.U.
concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale
fino la terzo grado.
Un
contribuente residente all'estero ed iscitto all'A.I.R.E. possiede
nel nostro Comune 2 appartamenti.
Per
uno usufruisce della detrazione per abitazione principale.
Per il
secondo appartamento chiede se può usufruire dell'abitazione per
abitazione data in uso gratuito al figlio a sua volta residente
all'estero ed iscritto all' A.I.R.E.
Poichè
è impossibile per gli iscritti all'A.I.R.E. verificare se
effettivamente hanno due stati di famiglia separati Le chiedo se a
suo parere è possibile concedere tale detrazione oppure no? |
Per
gli italiani residenti all'estero è da considerarsi abitazione
principale quella che risulta a loro disposizione, purché non
risulti locata, così come previsto dallo articolo 1, comma 4 ter del
DL 16793 convertito dalla legge 75 del 1993.
Ora,
se anche il secondo alloggio non risulta locato potrà beneficiare
delle agevolazioni previste dal comune nel caso di comodato. La
verifica della effettiva utilizzazione di tale alloggio da parte
del figlio dovrà essere accertata da codesto comune mediante
verifiche al momento dell'uso, prescindendo quindi da riferimenti
astratti connessi al nucleo familiare d'origine. In conclusione, le
maggiori difficoltà di controllo che presenta la situazione
descritta non può comportare restrizioni fra soggetti residenti
rispetto a quelli non residenti, così che in assenza di elementi
contrari il Comune non potrà negare la concessione della presente
agevolazione. |