: Il
comma 5 dello articolo 1 della legge n. 449 del 1997, così dispone:
5. I comuni possono fissare aliquote
agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita'
immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione
di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo
di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
La
norma pone quindi il limite temporale di durata di tre anni dalla
data di inizio dei lavori, con la conseguenza che la disposizione in
precedenza in vigore deve ritenersi parzialmente illegittima, così
che il quadro agevolativo, in base ai principi del favor rei è il
seguente in ordine alla durata della agevolazione:
a) periodi antecedenti alla modifica
regolamentare:
tre anni dall'inizio dei lavori;
b) periodi successivi alla modifica
regolamentare: tre anni data del rilascio del benestare
autorizzativo (e quindi per un periodo inferiore rispetto a quello
massimo stabilito dalla norma). |