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ICI 2006

DOMANDA:

133. il Comune ha approvato un’aliquota agevolata al 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi di ristrutturazione. Inizialmente, nell’anno 2004, tale aliquota veniva garantita per 6 anni dalla data del rilascio del benestare autorizzativo. Successivamente, su sollecitazione dello stesso ministero, gli anni per i quali viene autorizzato l’utilizzo dell’aliquota agevolata e’ stato portato a 3, sempre dalla data del rilascio del benestare autorizzativi. Il soggetto in questione ha chiesto la possibilita’ di godere dell’agevolazione al 2 per mille negli anni nei quali era in vigore la prima delle due soluzioni, quindi 6 anni dalla data della concessione. Va garantito tale periodo o va adeguato ai 3 anni richiesti dal Ministero (cosi’ come previsti nella legge alla quale si fa riferimento?)

RISPOSTA:

: Il comma 5 dello articolo 1 della legge n. 449 del 1997, così dispone:

5. I   comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille,   a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita'   immobiliari   inagibili  o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di   immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici,   ovvero  volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente  alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 

La norma pone quindi il limite temporale di durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori, con la conseguenza che la disposizione in precedenza in vigore deve ritenersi parzialmente illegittima, così che il quadro agevolativo, in base ai principi del favor rei è il seguente in ordine alla durata della agevolazione:

a) periodi antecedenti alla modifica regolamentare:

tre anni dall'inizio dei lavori;

b) periodi successivi alla modifica regolamentare: tre anni  data del rilascio del benestare autorizzativo (e quindi per un periodo inferiore rispetto a quello massimo stabilito dalla norma).

 

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