E' una
facoltà prevista dal comma 56 dello articolo 3 della legge 662 del
1996, che qui sotto riporto:
56.
I comuni possono considerare direttamente adibita ad
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata.
Molti
comuni poi si avvalgono della facoltà di attribuire una ulteriore
detrazione ai possessori di abitazioni principali nel cui nucleo
familiare fa parte un soggetto afflitto da grave handicap.
In
sintesi, due sono i canali agevolativi:
a)
considerare abitazione principale quella posseduta da tali soggetti
che hanno trasferito la residenza anagrafica nello istituto;
b) concedere una ulteriore detrazione ai nuclei familiari che
abbiano almeno un disabile grave facente parte del proprio nucleo
familiare |