136. Questo Comune ha introdotto l'obbligo, ai
fini ICI, della comunicazione in luogo della dichiarazione. Tale
regolamento non stabilisce i termini di decadenza entro i quali
esercitare i controlli (liquidazioni ed accertamenti) rispetto
all'anno di imposizione.
In un nota di approfondimento abbiamo letto
che, se il regolamento prevede la comunicazione in luogo della
dichiarazione i termini suddetti non devono superare il 31.12.del
quinto anno successivo a quello di imposizione.
E' corretta tale interpretazione?
Se si, entro il 31.12.2006 si può ancora
liquidare l'anno di imposta 2001 ; il 2002 entro il 31.12.2007 e il
2003 entro il 31.12.2008? |
La lettera l) dello articolo 59 del
D.Lgs.n.446/97 così dispone in ordine al problema descritto:
l) semplificare e razionalizzare il
procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli
adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo
sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei
dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione
dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed
introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del
contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal
comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di
soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità
immobiliare interessata;
2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le
azioni di controllo;
3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce
l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al
contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso,
parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o
maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;
Ora, il numero 3) della lettera sopra riportata
da' la facoltà al Comune di stabilire con il proprio regolamento un
termine per l'accertamento non maggiore di 5 anni rispetto all'anno
di competenza (n + 5 ove n è l'anno di competenza).
Con la comunicazione punto centrale del
controllo diviene il versamento, così che qualsiasi versamento
inferiore al dovuto da' luogo non più a liquidazione o ad
accertamento in rettifica ma sempre ad atto impositivo denominato
accertamento. Ne consegue che in assenza di una previsione
regolamentare l'unico atto impositivo di recupero, denominato avviso
di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento potrà
essere emesso entro il quinto anno successivo a quello di
competenza, a condizione tuttavia che la modifica regolamentare nel
senso prospettato sia stata introdotta non oltre l'anno di
competenza, inteso quale annualità che si intende sottoporre
a controllo.
In conclusione, nella presente annualità
codesto Comune potrà emettere accertamenti per omesso, parziale o
tardivo versamento riguardanti l'anno 2001 solo in quanto la
disposizione regolamentare in argomento sia stata entrata in vigore
non oltre l'anno 2001. Se invece l'entrata in vigore fosse
successiva per gli anni antecedenti varrebbero i termini di
decadenza ordinari, differenziati a seconda se trattasi di
liquidazione, accertamento in rettifica od accertamento per omessa
denuncia stabiliti dai commi 1 e 2 dello articolo 11 del
D.Lgs.n.504/92
Si consiglia, al fine di una maggior
trasparenza del rapporto tributario, di specificare il più presto
possibile nel regolamento il termine di decadenza, così come
previsto dal sopra riportato numero 3). |