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ICI 2006

DOMANDA:

136. Questo Comune ha introdotto l'obbligo, ai fini ICI, della comunicazione in luogo della dichiarazione. Tale regolamento non stabilisce i termini di decadenza entro i quali esercitare i controlli (liquidazioni ed accertamenti) rispetto all'anno di imposizione.

In un nota di approfondimento abbiamo letto che, se il regolamento prevede la comunicazione in luogo della dichiarazione i termini suddetti non devono superare il 31.12.del quinto anno successivo a quello di imposizione.

E' corretta tale interpretazione?

Se si, entro il 31.12.2006 si può ancora liquidare l'anno di imposta 2001 ; il 2002  entro il 31.12.2007 e il 2003 entro il 31.12.2008?

RISPOSTA:

La lettera l) dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 così dispone in ordine al problema descritto:

l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata;
2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;
3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;

Ora, il numero 3) della lettera sopra riportata da' la facoltà al Comune di stabilire con il proprio regolamento un termine per l'accertamento non maggiore di 5 anni rispetto all'anno di competenza (n + 5 ove n è l'anno di competenza).

Con la comunicazione punto centrale del controllo diviene il versamento, così che qualsiasi versamento inferiore al dovuto da' luogo non più a liquidazione o ad accertamento in rettifica ma sempre ad atto impositivo denominato accertamento. Ne consegue che in assenza di una previsione regolamentare l'unico atto impositivo di recupero, denominato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento potrà essere emesso entro il quinto anno successivo a quello di competenza, a condizione tuttavia che la modifica regolamentare nel senso prospettato sia stata introdotta non oltre l'anno di competenza, inteso quale annualità che si intende sottoporre a controllo.

In conclusione, nella presente annualità codesto Comune potrà  emettere accertamenti per omesso, parziale o tardivo versamento riguardanti l'anno 2001  solo in quanto la disposizione regolamentare in argomento sia stata entrata in vigore non oltre l'anno 2001. Se invece l'entrata in vigore fosse successiva per gli anni antecedenti varrebbero i termini di decadenza ordinari, differenziati a seconda se trattasi di liquidazione, accertamento in rettifica od accertamento per omessa denuncia stabiliti dai commi 1 e 2 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92 

Si consiglia, al fine di una maggior trasparenza del rapporto tributario, di specificare il più presto possibile nel regolamento il termine di decadenza, così come previsto dal sopra riportato numero 3). 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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