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L’Amministrazione Comunale avrebbe intenzione di aumentare la
detrazione per abitazione principale ICI prevista dal D. Lgs.
504/92, art. 8, comma 3, a favore di coloro che adottino impianti di
energia ad hoc quali i pannelli solari.
Tale
detrazione, che dovrebbe coincidere con una sorta di detassazione,
sarebbe applicata per tutto il periodo dell’ammortamento della spesa
sostenuta per la realizzazione dei suddetti impianti solari (a
riguardo abbiamo già un condominio che ha investito 58 mila euro per
acquistare e montare sui propri tetti 60 metri di pannelli
fotovoltaici con un impegno di spesa da ammortizzare in dieci anni).
L’agevolazione però non riguarderebbe solo i condomini, considerati
come complesso di "abitazioni principali", perché la volontà di
operare una sorta di detassazione riguarderebbe anche le aziende
proprietarie di capannoni industriali ed in generale tutti coloro
che dovessero decidere di utilizzare questi impianti di energia.
Secondo Lei è possibile aumentare la detrazione per abitazione
principale ICI individuando in coloro che hanno installato pannelli
fotovoltaici una sorta di categoria per la quale poter prevedere un
aumento della stessa oppure sarebbe meglio fissare delle aliquote
ICI agevolate secondo il disposto dell’art. 1, comma 5, della L.
449/97?
E’
possibile adottare una sorta di "detrazione" ICI anche per le
aziende che dovessero decidere di adottare impianti di energia ad
hoc?
In
alternativa è possibile prevedere il rimborso totale dell’ICI per
ciascun anno d’imposta sino ad arrivare all’ammortamento totale
della spesa oppure sarebbe meglio prevedere un particolare tipo di
contributo? |
L'obbligazione tributaria riveste carattere indisponibile, così che
l'eventuale parziale o totale disapplicazione da' luogo a
responsabilità di danno erariale, salvo che non sussista una norma
statale, peraltro di carattere eccezionale che espressamente
consenta al Comune di agire conformemente alle previsioni normative.
Ora,
l'obiettivo desiderato non può essere legittimamente conseguito nel
senso indicato, mancando appunto una norma che lo consenta.
Peraltro, come del resto da Lei evidenziato non potrebbe essere
sempre efficace la concessione di una ulteriore detrazione, posto
che non tutti gli interventi sono effettuati su abitazioni
principali ed anche per il fatto che qualora l'ulteriore detrazione
non fosse utilizzabile interamente, l'agevolazione risulterebbe
iscritta solo sulla carta e non per tutti. Altresì, come sarebbe
possibile accordare una detrazione per 10 anni, in considerazione
che la stessa deve essere determinata di anno in anno, come risulta
dal comma 3 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92? Unica disposizione
di legge che in un certo qual modo rientra nelle finalità sopra
indicate è rappresentata dal comma 5 dello articolo 1 della legge
n.449 del 1997, che così dispone:
.
I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche
inferiori al 4
per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti
al recupero
di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei
centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o
posti auto
anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e'
applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
Tuttavia, tale soluzione non realizzerebbe compiutamente la vostra
volontà, posto che l'aliquota agevolata può essere accordata solo
per 3 anni dallo inizio dei lavori (un Comune che aveva nel
regolamento la durata di sei anni è stato oggetto di contestazione
min isteriale) ed anche per il fatto che le opere che si intendono
beneficiare non rientrano perfettamente nella lettera della legge.
Di
contro, lo scopo prefissato da codesta Amministrazione comunale può
essere legittimamente conseguito con l'elargizione di contributi,
finanziati con il gettito dell'ICI. Con tale scelta sono superate
tutte le difficoltà connesse sia alla durata della agevolazione che
della effettiva possibilità di usufruizione, posto che, come detto
in precedenza, spesso l'ulteriore detrazione ICI non è interamente
usufruibile, con il conseguente difforme grado di beneficio dei vari
contribuenti.
Molti sono i Comuni che per il conseguimento di finalità analoghe
accodano contributi. Ricordo che tali iniziative ad esempio sono
state adottate in passato recente dal Comune di Brescia per il
recupero di una zona degradata del centro storico. |