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ICI 2006

DOMANDA:
137. L’Amministrazione Comunale avrebbe intenzione di aumentare la detrazione per abitazione principale ICI prevista dal D. Lgs. 504/92, art. 8, comma 3, a favore di coloro che adottino impianti di energia ad hoc quali i pannelli solari.

Tale detrazione, che dovrebbe coincidere con una sorta di detassazione, sarebbe applicata per tutto il periodo dell’ammortamento della spesa sostenuta per la realizzazione dei suddetti impianti solari (a riguardo abbiamo già un condominio che ha investito 58 mila euro per acquistare e montare sui propri tetti 60 metri di pannelli fotovoltaici con un impegno di spesa da ammortizzare in dieci anni).

L’agevolazione però non riguarderebbe solo i condomini, considerati come complesso di "abitazioni principali", perché la volontà di operare una sorta di detassazione riguarderebbe anche le aziende proprietarie di capannoni industriali ed in generale tutti coloro che dovessero decidere di utilizzare questi impianti di energia.

Secondo Lei è possibile aumentare la detrazione per abitazione principale ICI individuando in coloro che hanno installato pannelli fotovoltaici una sorta di categoria per la quale poter prevedere un aumento della stessa oppure sarebbe meglio fissare delle aliquote ICI agevolate secondo il disposto dell’art. 1, comma 5, della L. 449/97?

E’ possibile adottare una sorta di "detrazione" ICI anche per le aziende che dovessero decidere di adottare impianti di energia ad hoc?

In alternativa è possibile prevedere il rimborso totale dell’ICI per ciascun anno d’imposta sino ad arrivare all’ammortamento totale della spesa oppure sarebbe meglio prevedere un particolare tipo di contributo?

RISPOSTA:
L'obbligazione tributaria riveste carattere indisponibile, così che l'eventuale parziale o totale disapplicazione da' luogo a responsabilità di danno erariale, salvo che non sussista una norma statale, peraltro di carattere eccezionale che espressamente consenta al Comune di agire conformemente alle previsioni normative.

Ora, l'obiettivo desiderato non può essere legittimamente conseguito nel senso indicato, mancando appunto una norma che lo consenta. Peraltro, come del resto da Lei evidenziato non potrebbe essere sempre efficace la concessione di  una ulteriore detrazione, posto che non tutti gli interventi sono effettuati su abitazioni principali ed anche per il fatto che qualora l'ulteriore detrazione non fosse utilizzabile interamente, l'agevolazione risulterebbe iscritta solo sulla carta e non per tutti. Altresì, come sarebbe possibile accordare una detrazione per 10 anni, in considerazione che la stessa deve essere determinata di anno in anno, come risulta dal comma 3 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92? Unica disposizione di legge che in un certo qual modo rientra nelle finalità sopra indicate è rappresentata dal comma 5 dello articolo 1 della legge n.449 del 1997, che così dispone:

. I   comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4
per mille,   a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero
di unita'   immobiliari   inagibili  o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di   immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei
centri storici,   ovvero  volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto
anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e'
applicata limitatamente  alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.   

Tuttavia, tale soluzione non realizzerebbe compiutamente la vostra volontà, posto che l'aliquota agevolata può essere accordata solo per 3 anni dallo inizio dei lavori (un Comune che aveva nel regolamento la durata di sei anni è stato oggetto di contestazione min isteriale) ed anche per il fatto che le opere che si intendono beneficiare non rientrano perfettamente nella lettera della legge.

Di contro, lo scopo prefissato da codesta Amministrazione comunale può essere legittimamente conseguito con l'elargizione di contributi, finanziati con il gettito dell'ICI. Con tale scelta sono superate tutte le difficoltà connesse sia alla durata della agevolazione che della effettiva possibilità di usufruizione, posto che, come detto in precedenza, spesso l'ulteriore detrazione ICI non è interamente usufruibile, con il conseguente difforme grado di beneficio dei vari contribuenti.

Molti sono i Comuni che per il conseguimento di finalità analoghe accodano contributi. Ricordo che tali iniziative ad esempio sono state adottate in passato recente dal Comune di Brescia per il recupero di una zona degradata del centro storico.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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