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ICI 2006

DOMANDA:

139. Il nostro regolamento permette di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani ricoverati in istituto a condizione che la stessa non risulti locata. Quindi il coniuge superstite ricoverato in casa di ricovero continua ad usufruire del diritto di abitazione.

Quando  invece si decide di locare l'abitazione le quote di possesso ripartite con i figli devono essere verate con aliquota ordinaria. Se poi si interrompe il contratto di locazione, il diritto di abitazione del coniuge superstite si ripristina automaticamente? La stessa situazione si potrebbe verificare se il coniuge superstite decide di traslocare dall'abitazione principale e poi invece decide di tornarci?

RISPOSTA:

: Il diritto di abitazione del coniuge superstite ex articolo 540 c.c. è rinunciabile solo con la forma solenne ex 1350 del codice civile, a nulla valendo invece il mero trasferimento della residenza del titolare di tale diritto.

Diritto di abitazione, tuttavia, non significa automatico diritto alle agevolazioni previste per l'abitazione principale, con la conseguenza che durante il periodo di locazione il titolare di tale diritto dovrà corrispondere l'ICI come immobile diverso.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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