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ICI 2006

DOMANDA:

143. Il ns. Regolamento ICI all'art. 7 bis (che Le allego) prevede per i soggetti di unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A che diano in locazione, mediante contratti debitamente registrati, a conduttori che utilizzano l'alloggio come abitazione principale, l'applicazione dell'aliquota agevolata, parificata all'aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali.

Naturalmente per poter beneficiare di detta agevolazione l'interessato deve presentare apposita modulistica, predisposta dall'ufficio, allegando il relativo contratto vedasi allegato modello).

Detta richiesta è stata avanzata da un utente che, come risulta dal contratto ha affittato l'immobile (appartamento arredato, rimessa e cantina) ad una società (Snc) e non ad un soggetto privato, il quale rappresentante legale abita nel suddetto immobile e risulta ivi residente (con la moglie).

Sembra difficile pensare che detto alloggio abbia la funzione di "abitazione principale" per una Società.

A Suo avviso è possibile applicare l'agevolazione in questo caso specifico?

RISPOSTA:

Come si evince da una attenta lettura della seconda parte del comma 2 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92, il concetto di abitazione principale, seppur limitato all'uso e non alla proprietà come nel caso di locazione, è connesso alla famiglia e quindi alle  persone fisiche e non alle persone giuridiche, quali sono le società commerciali di ogni tipo, tanto che moltissimi comuni individuano l'abitazione principale nel luogo di residenza anagrafica della persona fisica soggetto passivo del tributo. Le norme agevolative, poi,  hanno carattere eccezionale e debbono essere applicate con interpretazione restrittiva, letterale.

Non sussistono, quindi, nel caso descritto le condizioni volute né dalla norma statale che dal vostro regolamento per la concessione della presente agevolazione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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