corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:
150. Un contribuente possiede un'area edificabile sulla quale ha esercitato l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale. Dal 1997 tale contribuente, pur continuando a coltivare il terreno posseduto, si è collocato in pensione.  Il comune ha proceduto all'accertamento dell'area edificabile in questione ed il contribuente ha chiesto l'annullamento di tali avvisi in quanto ritiene ancora applicabile quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera  b) del D. Lgs. n. 504/92. E' accoglibile l'ipotesi sostenuta dal contribuente? In caso negativo, sarebbe così gentile da indicarmi la normativa di riferimento, ovvero sentenze che avvalorino la tesi sostenuta dal comune.
RISPOSTA:
: Il contribuente non ha diritto a tale esenzione, non avendo più 'iscrizione nei ruoli previdenziali ex SCAU come preteso dallo articolo 58 del D.Lgs. n. 446/97 che al comma 2 così dispone:
2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi
elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo
.

In senso conforme si è espressa persino la Corte Costituzionale con le ordinanze 336 del 2003 e 87 del 2005. In sintesi, proprio riferendosi ai pensionati la predetta Corte ha ritenuto che i medesimi in quanto percettori di una somma certa (pensione) non abbiano più bisogno di tutela.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.