ICI 2006 |
DOMANDA: |
150. Un contribuente possiede un'area edificabile sulla quale ha
esercitato l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale.
Dal 1997 tale contribuente, pur continuando a coltivare il terreno
posseduto, si è collocato in pensione. Il comune ha proceduto
all'accertamento dell'area edificabile in questione ed il
contribuente ha chiesto l'annullamento di tali avvisi in quanto
ritiene ancora applicabile quanto previsto dall'art. 2, comma 1,
lettera b) del D. Lgs. n. 504/92. E' accoglibile l'ipotesi
sostenuta dal contribuente? In caso negativo, sarebbe così gentile
da indicarmi la normativa di riferimento, ovvero sentenze che
avvalorino la tesi sostenuta dal comune. |
RISPOSTA: |
: Il
contribuente non ha diritto a tale esenzione, non avendo più
'iscrizione nei ruoli previdenziali ex SCAU come preteso dallo
articolo 58 del D.Lgs. n. 446/97 che al comma 2 così dispone:
2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di
applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano
coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone fisiche iscritte negli appositi
elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio
1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione
per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo.
In senso conforme si è espressa persino la Corte Costituzionale con
le ordinanze 336 del 2003 e 87 del 2005. In sintesi, proprio
riferendosi ai pensionati la predetta Corte ha ritenuto che i
medesimi in quanto percettori di una somma certa (pensione) non
abbiano più bisogno di tutela. |
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