Non
solo deve recuperare la differenza ma persino applicare la
maggiorazione del 20 per cento prevista dal comma 1 dello articolo
11 del D.Lgs.n.504/92, così come precisato dal ministero delle
finanze con la circolare n. 136 del 1998 che nella parte di
interesse così recita:
"Si precisa che anche in caso di "rendita proposta" si applica la
procedura contemplata nel primo comma dell'articolo 11 del decreto
legislativo n. 504 del 30.12.1992, per cui il comune procederà alla
riliquidazione qualora la rendita catastale definitiva determinata
dall'UTE si discosti da quella "proposta", con conseguenti rimborsi
o recuperi di imposta ed applicazione della maggiorazione del 20 per
cento se la rendita definitiva supera di oltre il 30 per cento
quella "proposta".
Consiglio di procedere mediante motivato avviso di accertamento,
così motivato. |