: Il
decreto legge 273 del 2005 ha spostato il termine di presentazione
dei seguenti documenti previsti dalla parte ultima dello allegato 1
al dl 269 del 2003:
La
domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere
integrata entro il 30 aprile 2006
dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio
e
della documentazione relativa all'attribuzione della
rendita
catastale e del relativo
frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui
al
D.lgs. 30 dicembre 1992, n.
504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo
smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.
Come
si evince la proroga ha riguardato la presentazione dei documenti,
ma non i versamenti dell’ICI con la conseguenza, pur nell'incertezza
che governa il caso descritto, che il ritardo dei versamenti dovrà
essere sanzionato con la sanzione del 30 per cento prevista dallo
articolo 13, comma 2, del D.Lgs 471/97. In sintesi, la differenza
fra imposta dovuta e quella versata dovrà essere integrata con la
sanzione come sopra individuata.
Per
quanto concerne il rimborso della eccedenza dei versamenti
effettuati in acconto per il condono, nonostante il Ministero delle
Finanze si sia espresso favorevolmente, io ritengo, invece, che il
rimborso non debba essere effettuato, potendo rappresentare una
sorta di entità minima per poter accedere al condono. Consiglio
quindi di non rimborsare, attendendo caso mai giurisprudenza in
materia. |