ICI 2006 |
DOMANDA: |
153. Il problema che ho oggi è relativo ad un'area edificabile che
questo PRG.
Fino ad aprile di quest'anno ha cambiato destinazione su PRG.
Fino ad aprile di questo anno il PRG la prevedeva come area per i
servizi Speciali Militari - Sub SSM (era stata destinata per la
costruzione della caserma) da aprile questa area e' diventata "Zona
pubblica di uso pubblico
di interesse generale e comunale - Sub ST2 (ora si prevede di
costruire la casa di riposo per anziani).
L'area è ancora di proprietà privata e negli anni scorsi è stata
calcolata come terreno agricolo. Leggendo la sentenza della Corte di
Cassazione n. 19161 del 23/9/2004 (- nel caso in cui su di un'area
edificabile sia posta
una destinazione per un servizio pubblico, tale vincolo non si può
configurare come preordinato all'esproprio. Pertanto non è
sufficiente ed escludere l'edificabilità dell'area ai fini
dell'applicazione dell'ICI) - detta sentenza , se non la interpreto
male mi dice che l'area deve e doveva essere pagata come area
edificabile. E' corretta la mia interpretazione? pensa che per gli
anni passati sia corretto recuperare l'ICI di differenza
(magari senza sanzioni visto che la sentenza è del 2004)? |
RISPOSTA: |
: In
quanto su un'area gli strumenti urbanistici in vigore acconsentano
la costruzione di un edificio da adibirsi a caserma, l'area deve
essere considerata edificabile, essendo la caserma un edificio per
la costruzione del quale è necessario il rilascio di provvedimento
concessorio del comune. Il recupero dovrà essere effettuato
applicando le sanzioni, non sembrando l'errore scusabile.
Gli avvisi di accertamento potranno essere effettuati a decorrere
dal 2000, se trattasi di omessa denuncia, anche di variazione, o dal
2002 nel caso di infedele denuncia.
A mio avviso fino a tutto il 2006 il valore venale dovrà far
riferimento alla previgente situazione urbanistica, in virtù del
riferimento al 1° gennaio previsto dal comma 5 dello articolo 5 del
D.Lgs.n.504/92, nonché in base al principio del favor rei. |
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