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ICI 2006

DOMANDA:

156 Il contribuente  e la moglie sono proprietari al 100% ognuno di una unita' abitativa adiacente all'altra e di un box ciascuno. l'appartamento appartenente alla moglie le e' stato donato dal padre e ai fini ICI la signora lo dichiara come abitazione principale: il comune le riconosce aliquota e detrazione per abitazione principale. L'appartamento di lui è stato acquistato successivamente ( solo da lui) chiedendo l'applicazione dei benefici prima casa, e ai fini ICI anche lui lo dichiara come abitazione principale, solo che in questo caso il comune ha emesso avvisi di liquidazione partendo dall'anno stesso in cui il signore ha acquistato non riconoscendogli il diritto all'aliquota agevolata e alla detrazione. Essendo le due unita' intestate a due persone diverse e sono accatastate separatamente, i signori non hanno provveduto ad effettuare una fusione.

In merito a quanto sopra esposto, si chiede: il comune è effettivamente legittimato a contestare a lui la possibilita' di usufruire dell'aliquota e detrazione per abitazione principale, pur essendo questo, effettivamente, l'unico bene che lui possiede? Il signore sarebbe intenzionato a ricorrere contro gli avvisi di liquidazione del comune, ci sono possibilita' di avere un esito positivo? Inoltre, finche' non viene fatta chiarezza, se il signore iniziasse a pagare l'ICI in base alle disposizioni del comune e poi si appurasse che aveva diritto a pagare sul bene come abitazione principale, si potrebbe fare un'istanza di rimborso per quanto versato in più?

RISPOSTA:

: Nonostante manchi giurisprudenza in materia, io condivido la tesi assunta dal Comune e ciò per il fatto che essendo unica la famiglia unica può essere l'abitazione principale, a nulla rilevando che per i tributi erariali la legge sulla prima casa acconsenta che i benefici possano essere acquisiti autonomamente dai coniugi. Infatti, il secondo capoverso del comma 2 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92 chiarisce che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto  o di altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se il contribuente dovesse ricorrere e pagare, avrebbe diritto al rimborso, nel caso di accoglimento del medesimo in via definitiva, diritto che perderebbe, invece, se il medesimo si limitasse a versare senza produrre ricorso e ciò per il fatto che in tale ipotesi gli atti impositivi diverrebbero definitivi.

 

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