ICI 2006 |
DOMANDA: |
156 Il
contribuente
e
la moglie sono proprietari al 100% ognuno di una unita' abitativa
adiacente all'altra e di un box ciascuno. l'appartamento
appartenente alla moglie le e' stato donato dal padre e ai fini ICI
la signora lo dichiara come abitazione principale: il comune le
riconosce aliquota e detrazione per abitazione principale.
L'appartamento di lui è stato acquistato successivamente ( solo da
lui) chiedendo l'applicazione dei benefici prima casa, e ai fini ICI
anche lui lo dichiara come abitazione principale, solo che in questo
caso il comune ha emesso avvisi di liquidazione partendo dall'anno
stesso in cui il signore ha acquistato non riconoscendogli il
diritto all'aliquota agevolata e alla detrazione. Essendo le due
unita' intestate a due persone diverse e sono accatastate
separatamente, i signori non hanno provveduto ad effettuare una
fusione.
In
merito a quanto sopra esposto, si chiede: il comune è effettivamente
legittimato a contestare a lui la possibilita' di usufruire
dell'aliquota e detrazione per abitazione principale, pur essendo
questo, effettivamente, l'unico bene che lui possiede? Il signore
sarebbe intenzionato a ricorrere contro gli avvisi di liquidazione
del comune, ci sono possibilita' di avere un esito positivo?
Inoltre, finche' non viene fatta chiarezza, se il signore iniziasse
a pagare l'ICI in base alle disposizioni del comune e poi si
appurasse che aveva diritto a pagare sul bene come abitazione
principale, si potrebbe fare un'istanza di rimborso per quanto
versato in più? |
RISPOSTA: |
:
Nonostante manchi giurisprudenza in materia, io condivido la tesi
assunta dal Comune e ciò per il fatto che essendo unica la famiglia
unica può essere l'abitazione principale, a nulla rilevando che per
i tributi erariali la legge sulla prima casa acconsenta che i
benefici possano essere acquisiti autonomamente dai coniugi.
Infatti, il secondo capoverso del comma 2 dello articolo 8 del
D.Lgs.n.504/92 chiarisce che per abitazione principale s'intende
quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente. Se il contribuente dovesse ricorrere e
pagare, avrebbe diritto al rimborso, nel caso di accoglimento del
medesimo in via definitiva, diritto che perderebbe, invece, se il
medesimo si limitasse a versare senza produrre ricorso e ciò per il
fatto che in tale ipotesi gli atti impositivi diverrebbero
definitivi. |
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