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ICI 2006

DOMANDA:

158. Un contribuente ha versato l'imposta per l'anno 2000 al nostro Comune anzichè al Comune in cui sono ubicati gli immobili. A seguito avviso di accertamento del Comune soggetto attivo d'imposta si è accorto di aver erroneamente versato al nostro Comune e avrebbe provveduto a pagare gli avvisi ricevuti. Chiede (nel 2006) al nostro Comune il rimborso dell'ICI non dovuta.

L'ufficio ICI del nostro Comune, contattato verbalmente dal contribuente, ha dato la disponibilità al trasferimento delle somme al Comune interessato, previa richiesta del contribuente: il Comune interessato però non intende accettare le somme e sostiene che è il nostro Comune a dover rimborsare, anche se trascorso il termine triennale di cui all'art. 13 D.lgs. 504/92.

Da una ricerca tra i quesiti ….. rilevo che in casi simili la risposta è stata nel senso che non opererebbe in tali casi la prescrizione triennale ma quella ordinaria, in quanto il rimborso doveva essere eseguito d'ufficio, a seguito della liquidazione della dichiarazione ex art. 11 D.lgs. 504/92.

Il mio dubbio è proprio questo: l'art. 11 dispone, da parte del comune, il rimborso delle somme versate in eccedenza solo nell'ipotesi della procedura prevista per i fabbricati di cui all'art. 5, comma 4; per cui ritenevo che il rimborso d'ufficio si riferisse ai soli casi di rendita presunte risultate inferiori rispetto a quelle catastali effettive. Nella prima parte del comma 1 dell'art. 11 si parla solo di liquidazione dell'imposta e dell'eventuale emissione dell'avviso di liquidazione, ma non si parla di rimborso. Ecco perchè ritenevo che nel caso che vi prospetto fosse necessaria l'istanza del contribuente e il riferimento fosse al termine triennale ex art. 13.

E' vero, si tratterebbe di un indebito arricchimento, ma in realtà, ogni volta che il contribuente paga per errore in più e non se ne accorge entro il termine dei tre anni, di fatto, non potendo più richiedere il rimborso si verifica un arricchimento non dovuto del Comune.

Vi chiedo un chiarimento anche perchè per il contribuente interessato è intervenuta l'Assocontribuenti e vorrei sapere se il comportamento finora seguito dal nostro Comune è corretto oppure no.

Un'ultima cosa: quando pervengono richieste dei contribuenti che chiedono il trasferimento, a favore di altri Comuni, di somme indebitamente versate a favore del ns. comune, l'Ente che riversa le somme deve trattenere l'aggio che il Concessionario ha trattenuto all'atto del riversamento delle somme al ns. Comune?

RISPOSTA:

: Salvo che il comune non intenda in via volontaria procedere al rimborso, il contribuente che richieda il rimborso oltre il termine triennale perde il diritto al rimborso, così come previsto dallo articolo 13 del D.Lgs.n.504/92.

Infatti, per gli errori materiali compiuti dal  contribuente non trova applicazione il termine di prescrizione ordinaria decennale stabilito dal codice civile e ciò per il fatto che la norma speciale, quale è quella tributaria, prevale su quella generale (codice civile), applicabile questa ultima in campo ICI solo per il rimborso della maggiore imposta versata rispetto a quella dovuta, non indicando il comma 1 dello articolo 11, diversamente dallo articolo 13, alcun termine, così da trovare applicazione la norma generale contenuta dal codice civile. In senso conforme si espressa la giurisprudenza prevalente, di cui qui sotto si riportano le massime: 

Corte di Cassazione, sentenza n. 14291 del 26 settembre 2003 (termine richiesta rimborso ICI per versamento a comune erroneo).

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.n. 504/92 il contribuente deve chiedere il rimborso di somme non dovute al comune al quale è stata erroneamente versata l’imposta nel termine di prescrizione di tre anni, atteso che la norma tributaria non opera distinzioni fra i due tipi di indebito conosciuti dal codice civile.

CTR di Parma, sezione 33, sentenza n. 133/33/02 del 5.6.2002 (termine richiesta di rimborso ICI a Comune errato).

Nel caso di versamento dell’ICI a Comune sbagliato, il termine entro il quale deve essere richiesto il rimborso è quello triennale, così che il rimborso non è dovuto quando il pagamento è avvenuto oltre tale termine.

Infatti, alla fattispecie descritta si applica il termine breve di cui all’articolo 13 del D.Lgs.n.504/92 e non il termine di prescrizione ordinaria (decennale) stabilito dal codice civile.

Si precisa, altresì, che in materia tributaria non trova applicazione  dell’istituto civilistico dello arricchimento indebito, proprio per il carattere speciale della norma tributaria:

Corte di Cassazione, Sezione III civile, sentenza n. 3811 del 25 febbraio 2004 (il giudice ordinario non è competente a valutare l’ingiustificato arricchimento del Comune).

Così come previsto dalla legge 2248 del 1865, l’autorità giudiziaria ordinaria non può accertare e/o valutare se il Comune abbia conseguito un ingiustificato arricchimento patrimoniale o un risparmio di spesa, in quanto la relativa valutazione compete esclusivamente alla pubblica amministrazione.

Si precisa, altresì, che la prassi descritta (rimborso all’altro comune) risulta arbitraria e quindi illegittima, proprio perché manca una norma che la preveda (è stata tollerata solo per il 1993 essendo soggetto attivo per tale annualità lo Stato). Compete comunque al concessionario il proprio aggio, essendo stato il medesimo erroneamente delegato dal contribuente al versamento al Comune erroneo ed avendo quindi il medesimo espletato il compito affidatogli.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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