: Salvo che il comune non intenda in via
volontaria procedere al rimborso, il contribuente che richieda il
rimborso oltre il termine triennale perde il diritto al rimborso,
così come previsto dallo articolo 13 del D.Lgs.n.504/92.
Infatti, per gli errori materiali compiuti dal
contribuente non trova applicazione il termine di prescrizione
ordinaria decennale stabilito dal codice civile e ciò per il fatto
che la norma speciale, quale è quella tributaria, prevale su quella
generale (codice civile), applicabile questa ultima in campo ICI
solo per il rimborso della maggiore imposta versata rispetto a
quella dovuta, non indicando il comma 1 dello articolo 11,
diversamente dallo articolo 13, alcun termine, così da trovare
applicazione la norma generale contenuta dal codice civile. In senso
conforme si espressa la giurisprudenza prevalente, di cui qui sotto
si riportano le massime:
Corte
di Cassazione, sentenza n. 14291 del 26 settembre 2003 (termine
richiesta rimborso ICI per versamento a comune erroneo).
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.n. 504/92 il contribuente
deve chiedere il rimborso di somme non dovute al comune al quale è
stata erroneamente versata l’imposta nel termine di prescrizione di
tre anni, atteso che la norma tributaria non opera distinzioni fra i
due tipi di indebito conosciuti dal codice civile.
CTR di
Parma, sezione 33, sentenza n. 133/33/02 del 5.6.2002 (termine
richiesta di rimborso ICI a Comune errato).
Nel caso di versamento dell’ICI a Comune sbagliato, il termine
entro il quale deve essere richiesto il rimborso è quello triennale,
così che il rimborso non è dovuto quando il pagamento è avvenuto
oltre tale termine.
Infatti, alla fattispecie descritta si applica il termine breve
di cui all’articolo 13 del D.Lgs.n.504/92 e non il termine di
prescrizione ordinaria (decennale) stabilito dal codice civile.
Si
precisa, altresì, che in materia tributaria non trova applicazione
dell’istituto civilistico dello arricchimento indebito, proprio per
il carattere speciale della norma tributaria:
Corte
di Cassazione, Sezione III civile, sentenza n. 3811 del 25 febbraio
2004 (il giudice ordinario non è competente a valutare
l’ingiustificato arricchimento del Comune).
Così
come previsto dalla legge 2248 del 1865, l’autorità giudiziaria
ordinaria non può accertare e/o valutare se il Comune abbia
conseguito un ingiustificato arricchimento patrimoniale o un
risparmio di spesa, in quanto la relativa valutazione compete
esclusivamente alla pubblica amministrazione.
Si
precisa, altresì, che la prassi descritta (rimborso all’altro
comune) risulta arbitraria e quindi illegittima, proprio perché
manca una norma che la preveda (è stata tollerata solo per il 1993
essendo soggetto attivo per tale annualità lo Stato). Compete
comunque al concessionario il proprio aggio, essendo stato il
medesimo erroneamente delegato dal contribuente al versamento al
Comune erroneo ed avendo quindi il medesimo espletato il compito
affidatogli. |