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ICI 2006

DOMANDA:

159. Diversi contribuenti chiedono quale comportamento assumere nel versamento ICI dell’immobile occupato ed in comproprietà con il coniuge.

Si precisa che i suddetti coniugi sono separati e l’assegnazione dell’alloggio è stata riconosciuta ad uno dei coniugi con provvedimento del tribunale successivamente trascritto presso la conservatoria immobiliare.

Ora, la recente circolare n.17 del 18/05/2006 pare voglia considerare il diritto di abitare la casa famigliare riconosciuto ad un coniuge in caso di separazione legale o divorzio come un diritto PERSONALE DI GODIMENTO e non di un diritto reale.

Lei cosa ne pensa e soprattutto quale indicazione fornire all’utenza per poter correttamente versare l’imposta comunale sugli immobili dovuta?

RISPOSTA:

e' necessario verificare cosa c'è iscritto in Conservatoria. Se è scritto il diritto reale d'uso o di abitazione in modo chiarissimo, il coniuge assegnatario diviene soggetto passivo. In assenza, di tali precisazioni, si reputa comodato e quindi valgono la sentenza 18476 del 2005 e la circolare 17 del 2006.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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