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ICI 2006

DOMANDA:

161.  Per le ONLUS spettano  di diritto le agevolazioni previste dal Comune oppure anche l’esenzione completa ICI. Una Fondazione che svolgel’attività di casa di riposo pretende in quanto tale l’esenzione ICI 

RISPOSTA:

Le ONLUS non hanno per i tributi comunali alcuna agevolazione normativa, potendo caso mai il Comune introdurre l'agevolazione come previsto dallo articolo 21 del D.Lgs.n.460 del 1997. Ora, solo per scelta facoltativa, codesto comune ha introdotto la riduzione dei tributi comunali nella misura del 50 per cento, così che rimane immutata
la disciplina generale. Pare, comunque, che al momento, in sede giudiziale, la Fondazione in argomento sia stata riconosciuta ONLUS, per cui così va trattata, salvo poi il recupero di tali riduzuioni nel caso in cui il risultato contenzioso definitivo non confermi il quadro attuale.

Ne consegue che per la tassa rifiuti compete alla predetta fondazione la riduzione del 50 per cento della tariffa ordinaria, riduzione che si ritiene applicabile anche alle abitazione protette della predetta fondazione, in
considerazione della erogazione ai detentori di alcuni servizi della casa di riposo e quindi tenuto conto del carattere di pertinenza di essi.

In ordine alla voce di tariffa TARSU da applicare, sembra preferibile la seconda, stante lo svolgimento di casa di riposo, specificamente ivi annoverata, anche se alcuna detassazione doveva essere concessa, stante che i rifiuti sanitari ivi prodotti non possono essere considerati pericolosi, potendo essere normalmente conferiti al servizio pubblico del Comune.

Per l'ICI le ONLUS non rientrano automaticamente nella ESENZIONE  stabilita dalla LETTERA I DELLO ARTICOLO 7 DEL  D.Lgs. n.504/92, posto che nel caso di specie le entrate prevalenti hanno natura economica (rette). Se si
considera poi che la legge 248 del 2005 sarà con ogni probabilità dichiarata illegittima dalla UE, come apparso sui giornali, si ha ancora più la convinzione che per tutti gli immobili posseduti ed utilizzati tale fondazione non sia da esentare, ma da assoggettare al  50 per cento, salvo poi recuperare la differenza nel caso in cui sia disconosciuta in via definitiva la qualifica di ONLUS.

Spero che la Fondazione comprenda la distinzione fra le ONLUS ed i soggetti indicati per l'ICI dallo articolo 7 lettera i) del D.Lgs.n.504/92, requisiti che mia avviso non sono posseduti da tale Ente svolgendo esso prevalentemente una attività imprenditoriale di casa di riposo e quindi una attività commerciale.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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