ICI 2006 |
DOMANDA: |
162.
Mi è pervenuta una richiesta di rimborso ICI relativa ad un
fabbricato oggetto di sanatoria per illeciti edilizi L. 24/11/2003
n. 326, poiché il versamento forfetario di €. 2,00 al mq si è
dimostrato a seguito dell'aggiornamento catastale superiore al
dovuto. In tal caso il Comune è tenuto a rimborsare la differenza di
imposta versata in più
rispetto alla rendita catastale? |
RISPOSTA: |
Con la circolare n. 2 del 7.6.2004 il Ministero delle finanze ha al
riguardo così precisato:
"Alla data del 20 dicembre 2004, termine di scadenza del
pagamento del saldo ICI, il contribuente avra' conoscenza
della rendita attribuita all'immobile e pertanto dovra'
rideterminare il totale dell'imposta
dovuta per gli anni 2003 e 2004 sulla base delle aliquote
deliberate dall'ente locale e scomputare quanto gia' pagato a
titolo di acconto, per poi procedere al pagamento della
differenza di imposta, ovvero alla presentazione
dell'eventuale richiesta di rimborso degli importi dovuti. "
Ora, stando alle indicazioni ministeriali il rimborso andrebbe
effettuato. Tuttavia, tale interpretazione non convince lo
scrivente alla luce di quanto previsto dal comma 41 dello articolo 2
della legge 350 del 2003 che al riguardo così dispone:
"41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti
edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili
prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
dovuta, in ogni caso, con
decorrenza dal 1 gennaio 2003 sulla base della rendita
catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione,
sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il
fabbricato e' comunque utilizzato sia antecedente. Il
versamento dell'imposta relativo a dette annualità e' effettuato a
titolo di acconto, salvo
conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari
di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro
per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni
anno di
imposta. "
Infatti, dalla lettura della norma potrebbe anche ritenersi che
l'acconto rappresenti il minimo ICI di versamento dovuto, così da
non dover essere rimborsato nel caso in cui l'imposta dovuta sulla
base della nuova r.c.
risulti maggiore. Per tale motivo prudenziale ritengo che il
richiesto rimborso non debba
essere al momento eseguito.
|
|