La
lettera o del comma 1 dello articolo 59 del D. Lgs.n.446/97 così
dispone, affidando la competenza al potere regolamentare del Comune:
o) stabilire differimenti di termini
per i versamenti, per situazioni particolari;
Ora, è
evidente che il differimento dei termini di versamento dell'ICI
sarebbe pienamente applicabile nel caso descritto, rappresentando
proprio situazione particolare meritevole di tale agevolazione.
Ma che
fare nel caso in cui codesto comune non abbia inserito nel
regolamento tale disposizione, tenuto conto del principio per il
quale le variazioni regolamentari hanno efficacia al 1° gennaio
dell'anno successivo se adottate oltre il termine legale di
approvazione del bilancio preventivo?
A mio
avviso, anche in tale ipotesi, il differimento dei termini può
trovare attuale applicazione, sia per i motivi di necessità che di
urgenza ed anche tenuto conto che le disposizioni tributarie quando
sono favorevoli al contribuente possono avere efficacia retroattiva.
Non varrebbe a contrastare tale principio il fatto che la
giurisprudenza consolidata in materia riguarda la legge e non i
regolamenti comunali, posto che per il rinvio operato dalla legge il
regolamento ICI assume valore di legge.
Per
realizzare l'obiettivo posto sarebbe necessaria una deliberazione
del Consiglio comunale, previa proposta deliberativa della Giunta
comunale. |