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ICI 2006

DOMANDA:
166.  Volevo che mi inviasse gli estremi della nuova normativa per l'ici in caso di separazione di coniugi proprietari della casa. Qual è la normativa vigente? Nel caso del coniuge che ci abita ha diritto alla detrazione intera con l'aliquota prima casa, nel caso in cui l'altro coniuge non abita l'aliquota è ordinaria senza detrazioni.
RISPOSTA:
: La normativa è rimasta uguale, ma la giurisprudenza  (Corte di Cassazione con sentenza n. 18476 del 2005) ed il Ministero delle Finanze con la circolare n. 17 del 2006 hanno chiarito che deve continuare a pagare il
coniuge assegnante e non quello assegnatario che, invece, deve pagare le spese condominiali.

In sintesi, il concetto è questo: l'assegnazione al coniuge separata costituisce non il diritto reale d'uso o di abitazione ma semplicemente comodato e quindi un diritto che non modifica la soggettività passiva preesistente, come del resto risulta comprovato dalla lettura delle risultanze della Conservatoria Immobiliare che dal Catasto. Le allego sia la sentenza che le circolari citate.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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