ICI 2006 |
DOMANDA: |
166. Volevo che mi inviasse gli estremi della nuova normativa per
l'ici in caso di separazione di coniugi proprietari della casa. Qual
è la normativa vigente? Nel caso del coniuge che ci abita ha diritto
alla detrazione intera con l'aliquota prima casa, nel caso in cui
l'altro coniuge non abita l'aliquota è ordinaria senza detrazioni. |
RISPOSTA: |
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La normativa è rimasta uguale, ma la giurisprudenza (Corte di
Cassazione con sentenza n. 18476 del 2005) ed il Ministero delle
Finanze con la circolare n. 17 del 2006 hanno chiarito che deve
continuare a pagare il
coniuge assegnante e non quello assegnatario che, invece, deve
pagare le spese condominiali.
In sintesi, il concetto è questo: l'assegnazione al coniuge separata
costituisce non il diritto reale d'uso o di abitazione ma
semplicemente comodato e quindi un diritto che non modifica la
soggettività passiva preesistente, come del resto risulta comprovato
dalla lettura delle risultanze della Conservatoria Immobiliare che
dal Catasto. Le allego sia la sentenza che le circolari citate. |
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