:
L'edificabilità dell'area dipende non dalla volontà delle persone ma
dalle previsioni degli strumenti urbanistici del Comune, così come
previsto dallo articolo 2 lettera b) del D.Lgs.n.504/92. Ne consegue
che allo stato attuale l'area
deve essere considerata edificabile e la successiva variazione
urbanistica avrebbe comunque efficacia successiva e non retroattiva. |