Non posso che confermare che a decorrere dal 1°
luglio 2003 il saggio degli interessi moratori dei tributi comunali,
al pari di quello concernente i tributi erariali, è stabilito nella
misura dell’1,375 per cento. Con ogni probabilità l’errore nel quale
è incorso il collega è di non aver considerato che tale uguaglianza
di saggio è stata direttamente realizzata dal legislatore con
L’articolo 17 della legge n. 146 del 1998, che ha, appunto,
parificato il saggio degli interessi moratori per i tributi comunali
a quelli erariali, come risulta dal comma 1, in considerazione della
unicità del contribuente sia quando è chiamato ad adempiere per i
tributi comunali che per quelli erariali, ritenendo insostenibile la
preesistente disuguaglianza.
In sintesi, stante che il maggior versamento è
dovuto ad una minor rendita catastale attribuita rispetto a quella
presunta dichiarata, trovando applicazione il comma 1 dello articolo
11 del D.Lgs.n.504/92, anziché l’articolo 13, debbo anche dissentire
sugli altri due punti della risposta, ossia per quanto concerne il
termine di prescrizione del rimborso, decennale e non triennale come
precisato nella risposta, nonché sulle modalità di calcolo degli
interessi, da calcolarsi dalla data del versamento dell’indebito e
non dalla data della domanda, come del resto riconosciuto
espressamente dal Ministero delle finanze con il decreto n. 367 del
1999, che al riguardo così precisa al comma 4 dello articolo 1:
“Gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso;
decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento indebito, nei casi in cui il diritto al rimborso risulta sulla base dei dati
ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente,
oppure consegue alla liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992. “
Per quanto concerne il termine di prescrizione decennale del rimborso si segnala che tale principio è ormai consolidato in giurisprudenza e non solo della Cassazione
( sentenza della Cassazione n. 5109 del 2005) ma anche delle CT, delle quale si riporta la massima a mero titolo esemplificativo:
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione VII, n. 85 del 7
luglio 05.
Intitolazione:
ICI - RIMBORSI - Fabbricati non iscritti al
catasto. Versamenti su rendita presunta. Rendita
definitiva inferiore. Rimborso. Domanda.Tre
anni sulla iscrizione catastale. Prescrizione
decennale. |
Massima:
Quando la dichiarazione del contribuente per l'ICI
riguarda fabbricati non ancora iscritti al catasto
e per i quali, perciò, si fa luogo
provvisoriamente all'individuazione di una rendita
presunta, la domanda di rimborso, a seguito di una
rendita definitiva inferiore a quella presunta, deve
essere presentata entro tre anni dalla data
dell'acquisizione in
catasto di tale rendita, ed il diritto al rimborso si
prescrive nel termine decennale a partire da tale data.
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In
conclusione, si precisa che nel caso descritto:
a)
il saggio semestrale è dell’1,375 per cento;
b)
il termine di prescrizione è quello ordinario decennale stabilito
dallo articolo 2946 del Codice civile;
c)
gli interessi decorrono dalla data del versamento e non della
data della domanda, trovando applicazione non l’articolo 13 del
D.Lgs.n.504/92, ma il comma 1 dello articolo 11 del predetto
decreto.
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