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ICI 2006

DOMANDA:

169. Nel caso di rimborso per minor rendita catastale rispetto a quella presunta, quale il saggio di interesse, da quando si computano gli interessi (dalla data del pagamento o dalla data della domanda) ed il termine di prescrizione triennale o decennale.

RISPOSTA:

Non posso che confermare che a decorrere dal 1° luglio 2003 il saggio degli interessi moratori dei tributi comunali, al pari di quello concernente i tributi erariali, è stabilito nella misura dell’1,375 per cento. Con ogni probabilità l’errore nel quale è incorso il collega è di non aver considerato che tale uguaglianza di saggio è stata direttamente realizzata dal legislatore con L’articolo 17 della legge n. 146 del 1998, che ha, appunto,  parificato il saggio degli interessi moratori per i tributi comunali a quelli erariali, come risulta dal comma 1, in considerazione della unicità del contribuente sia quando è chiamato ad adempiere per i tributi comunali che per quelli erariali, ritenendo insostenibile la preesistente disuguaglianza.

In sintesi, stante che il maggior versamento è dovuto ad una minor rendita catastale attribuita rispetto a quella presunta dichiarata, trovando applicazione il comma 1 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92, anziché l’articolo 13, debbo anche dissentire sugli altri due punti della risposta, ossia per quanto concerne il termine di prescrizione del rimborso, decennale e non triennale come precisato nella risposta, nonché sulle modalità di calcolo degli interessi, da calcolarsi dalla data del versamento dell’indebito e non dalla data della domanda, come del resto riconosciuto espressamente dal Ministero delle finanze con il decreto n. 367 del 1999, che al riguardo così precisa al comma 4 dello articolo 1:

“Gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda   di   rimborso; 
decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento indebito, nei casi in cui il diritto al rimborso risulta sulla base dei dati   
 ed    elementi    direttamente  desumibili dalla dichiarazione del contribuente, 
oppure    consegue    alla    liquidazione   effettuata ai sensi dell'articolo 11,   comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992. “ 
 
Per quanto concerne il termine di prescrizione decennale del rimborso si segnala che tale principio è ormai consolidato in giurisprudenza e non solo della Cassazione
 ( sentenza della Cassazione n. 5109 del 2005) ma anche delle CT, delle quale si riporta la massima a mero titolo esemplificativo:
 

Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione VII, n. 85 del 7 luglio 05.

Intitolazione:

ICI  -  RIMBORSI   -  Fabbricati   non iscritti al catasto. Versamenti su rendita  presunta. Rendita   definitiva  inferiore.   Rimborso.  Domanda.Tre    anni   sulla   iscrizione   catastale.   Prescrizione   decennale.

Massima:

Quando la  dichiarazione  del  contribuente  per l'ICI riguarda fabbricati non ancora iscritti   al   catasto   e   per   i   quali,  perciò,  si  fa  luogo provvisoriamente all'individuazione  di  una  rendita  presunta, la domanda di rimborso, a  seguito  di  una  rendita definitiva inferiore a quella presunta, deve essere   presentata  entro  tre  anni  dalla  data  dell'acquisizione  in

catasto di  tale  rendita,  ed il diritto al rimborso si prescrive nel termine decennale a partire da tale data. 

                                    

In conclusione, si precisa che nel caso descritto:

a)       il saggio semestrale è dell’1,375 per cento;

b)       il termine di prescrizione è quello ordinario decennale stabilito dallo articolo 2946 del Codice civile;

c)       gli interessi decorrono dalla data del versamento e non della data della domanda, trovando applicazione non l’articolo 13 del D.Lgs.n.504/92, ma il comma 1 dello articolo 11 del predetto decreto.

 

 

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