174.
ALIQUOTA RIDOTTA PER
CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO
L'art. 4-ter, del D.L. 23.01.1993, n.16, ai fini dell'applicazione
dell'art. 7, comma 3, quarto periodo, D.L. 11.7.92, n. 333,
convertito con modificazioni, dalla L. 8.8.92, n. 359 e dell'art.
8, comma 2, D.Lgs. 504/92, prevede che per i cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente
adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta a tiolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata.
L'art. 6, 2° comma, D.Lgs. 504/'92, prevede che: "l'aliquota deve
essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè
superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale
limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in
aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non
locati; l'aliquota può esssere agevolata in rapporto alle diverse
tipologie degli enti senza scopi di lucro."
L'aliquota deliberata dal comune per le abitazioni principali si
applica sia alle abitazioni principali dei contribuenti dimoranti
nel comune stesso, sia a
quelle non locate possedute da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato (iscritti AIRE), oltre alla detrazione?
La
norma recita appunto "adibita ad abitazione principale .. omissis ..
, a condizione che non risulti locata" ed alle abitazioni principali
spetta appunto sia l'aliquota ridotta che la detrazione, senza
nemmeno la necessità di adottare ulteriori norme regolamentari in
materia.
L'interpretazione del Ministero è invece restrittiva, asserendo che
l'agevolazione riguarda solo
l'applicazione della detrazione (art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/'92) e
non anche l'aliquota ridotta, per i cittadini italiani residenti
all'estero. Ed infatti alcuni Comuni sposano la
suddetta tesi.
Qual'è
il Suo parere e quali sono i riferimenti normativi e la
giurisprudenza in merito che avvallano l'una o l'altra tesi.
Esistono sentenze sull'argomento? |
:
L'articolo 1, comma 4 ter, del Dl n.16 del 1993, così dispone:
"4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto
periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e
dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata."
Solo
una interpretazione letterale non condivisibile porta a tale
conclusione. Infatti, il comma 2 dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92
non esclude la possibilità del Comune di stabilire che anche nella
fattispecie descritta possa trovare applicazione anche l'aliquota
prevista per l'abitazione principale.
La
interpretazione ministeriale, quindi, non può e non deve essere
condivisa, risultando assai criticabile sia sotto l'aspetto della
sua legittimità, che della sua palese iniquità, presentando una
discriminazione fra cittadini residenti, privilegiati, e non
residenti, che sacrificandosi e portando valuta pregiata alla Italia
sarebbero da questa danneggiati. mostrata. |