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ICI 2006

DOMANDA:
177. Un nostro cittadino, il quale svolge un'attività alle dipendenze e  contemporaneamente possiede la qualità di imprenditore agricolo  regolarmente  iscritto possiede un terreno agricolo recentemente inserito nella variante al PRG  dove effettua coltivazioni di prodotti agricoli regolarmente  commercializzati,  chiede se debba continuare a versare l'ici come terreno agricolo o come area fabbricabile? Inoltre vorrei, se possibile, che mi  fosse chiarito il concetto di attività agricola a titolo principale" come richiesto dall'art. 9 c. 1 del D.lgs 504, ossia quale debba essere il parametro pratico assunto al fine di determinare nel caso specifico se  questo cittadino possa essere o meno considerato imprenditore agricolo che esercita attività a titolo principale.
RISPOSTA:

: La figura di imprenditore agricolo a titolo principale è stata  sostituita dal 2004 con quella di imprenditore agricolo professionale. L'articolo 1 del D.Lgs.n.99 del 2004 così definisce tale figura:

Articolo 1
Imprenditore agricolo professionale

Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di
socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli
assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Ulteriore condizione per il riconoscimento della reclamata esenzione è posta dallo articolo 58 del D.Lgs.n.446/97 che pretende l'iscrizione dell'imprenditore agricolo nei ruoli previdenziali ex SCAU.

Ora, svolgendo il possessore un'altra attività, non può godere della presente agevolazione, poiché l'iscrizione nei ruoli previdenziali ex SCAU risulta incompatibile con l'esercizio di altra attività (come sostenuto dall'INPS) ed anche per il probabile motivo che il reddito derivante dalla attività agricola (reddito agrario) risulterà minore del 50 per cento del
reddito complessivo da lavoro, risultante dalla dichiarazione dei redditi.

In conclusione, sembrano almeno due gli impedimenti allo ottenimento della agevolazione di cui trattasi (non iscrizione ex SCAU ed insufficienza del reddito agrario rispetto al reddito complessivo da lavoro), avvertendo che basterebbe solo una delle condizioni predette per la perdita di tale esenzione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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