177. Un nostro cittadino, il quale svolge un'attività alle
dipendenze e contemporaneamente possiede la qualità di imprenditore
agricolo regolarmente iscritto possiede un terreno agricolo
recentemente inserito nella variante al PRG dove effettua
coltivazioni di prodotti agricoli regolarmente commercializzati,
chiede se debba continuare a versare l'ici come terreno agricolo o
come area fabbricabile? Inoltre vorrei, se possibile, che mi fosse
chiarito il concetto di attività agricola a titolo principale" come
richiesto dall'art. 9 c. 1 del D.lgs 504, ossia quale debba essere
il parametro pratico assunto al fine di determinare nel caso
specifico se questo cittadino possa essere o meno considerato
imprenditore agricolo che esercita attività a titolo principale.
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: La
figura di imprenditore agricolo a titolo principale è stata
sostituita dal 2004 con quella di imprenditore agricolo
professionale. L'articolo 1 del D.Lgs.n.99 del 2004 così definisce
tale figura:
Articolo 1
Imprenditore agricolo professionale
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore
agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di
conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice
civile, direttamente o in qualità di
socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di
lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il
cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le
pensioni di ogni genere, gli
assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per
l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri
enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del
reddito globale da lavoro.
Ulteriore condizione per il riconoscimento della reclamata
esenzione è posta dallo articolo 58 del D.Lgs.n.446/97 che pretende
l'iscrizione dell'imprenditore agricolo nei ruoli previdenziali ex
SCAU.
Ora, svolgendo il possessore un'altra attività, non può godere della
presente agevolazione, poiché l'iscrizione nei ruoli previdenziali
ex SCAU risulta incompatibile con l'esercizio di altra attività
(come sostenuto dall'INPS) ed anche per il probabile motivo che il
reddito derivante dalla attività agricola (reddito agrario)
risulterà minore del 50 per cento del
reddito complessivo da lavoro, risultante dalla dichiarazione dei
redditi.
In conclusione, sembrano almeno due gli impedimenti allo ottenimento
della agevolazione di cui trattasi (non iscrizione ex SCAU ed
insufficienza del reddito agrario rispetto al reddito complessivo da
lavoro), avvertendo che basterebbe solo una delle condizioni
predette per la perdita di tale esenzione. |