: Il
comma 1 dell'articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 prevede il computo del
mese quando il possesso si è protratto almeno 15 giorni. Il numero I
dello articolo 155 del codice di procedura civile così dispone:
" Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno
o l'ora iniziali.".
Ora, nel caso descritto il possesso per il mese di febbraio è
risultato di 15 giorni per il cedente e di 13 per il cessionario
acquirente. E' quindi il contribuente in oggetto che deve
corrispondere l'ICI per il mese di febbraio, dovendosi porre a suo
carico il giorno 15, giorno finale del suo possesso.
La matematica non è un'opinione i conti debbono tornare (28).
Nessuno dei due avrebbe dovuto pagare per il mese di febbraio solo
se il contratto fosse stato stipulato il giorno 14. Infatti, in tale
ipotesi nessuna delle due parti avrebbe maturato per il mese di
febbraio 15 giorni di possesso (14+14). |