180.
Nell’incertezza dell’applicazione e dovendo prendere una linea
comune e definitiva per l’attività di accertamento dell’ICI, Le
chiedo se l’evasione totale ICI commessa per più anni di seguito, da
parte di un contribuente (mancato pagamento per tutti gli anni non
ancora caduti in prescrizione) dovuta alla “mancata conoscenza”
della propria situazione debitoria, possa essere considerata
violazione continuata e quindi possa essere applicata
un’unica sanzione base aumentata della metà del triplo ai sensi
dell’art.12 comma 5 del D.Lgs. 472/97.
In caso affermativo Le chiedo se è corretto -
laddove l’ufficio abbia già notificato avviso di accertamento per
l’anno 2001, con sanzione al 30% per omesso versamento - recuperare
solamente l’imposta relativa agli anni successivi ed irrogare la
differenza di sanzione tra quella già irrogata con avviso di
accertamento del 2001 e la sanzione base aumentata della metà del
triplo, scegliendo quale sanzione base, la più elevata tra i vari
anni d’imposta.
- Se questa nostra interpretazione non fosse
corretta, La prego volermi indicare se vi sia un’alternativa
all’irrogazione della sanzione del 30% per ogni anno d’imposta. |
In via preliminare, si fa rilevare che nel caso
di omessa denuncia, il recupero è possibile sin dallo anno 2000,
dovendosi computare i 5 anni di decadenza stabiliti dallo articolo
11 del D.lgs.n.504792 dal termine di dichiarazione e quindi dal
2001.
In ordine, poi alla sanzione da applicare, la
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2823 del 2005 nonché la CTR
di Roma, che allego, ha ritenuto doversi applicare per i tributi
comunali il cumulo giuridico nel senso da Lei indicato e ciò per il
fatto che per i tributi comunali, diversamente da quelli erariali,
la denuncia e così l'omissione hanno efficacia a tempo
indeterminato. Consiglio, tuttavia, in assenza di accordo da parte
del contribuente di procedere con il cumulo materiale, applicando la
sanzione ogni anno dal 100 al 200 per cento, poiché in caso di
ricorso sarebbe ben difficile sostenere in modo separato la debenza
delle sanzioni, fino alla definitiva affermazione della debenza del
tributo.
Nel caso di adesione, invece, come pure in sede
contenziosa, si ritiene di aderire alla eventuale richiesta del
contribuente portando in deduzione dalla sanzione unica, da
quantificarsi per l'intero periodo aumentando la sanzione maggiore
delle varie annualità dal 50 al triplo, le sanzioni già pagate a
tale titolo, anche se in misura errata, dovendosi nel caso di omessa
denuncia applicare la corrispondente sanzione e non quella di omesso
versamento, sanzione che è in tale ipotesi assorbita, come avviene
nelle violazioni complesse.
In conclusione, se non c'è accordo sulla
definizione, non si applichi il cumulo giuridico poiché la
separazione del tributo dalla sanzione, così come richiesto dallo
articolo 16 del D.Lgs.n.472/97 renderebbe difficoltosa la relativa
applicazione. |