corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:

180. Nell’incertezza dell’applicazione e dovendo prendere una linea comune e definitiva per  l’attività di accertamento dell’ICI, Le chiedo se l’evasione totale ICI commessa per più anni di seguito, da parte di un contribuente (mancato pagamento per tutti gli anni non ancora caduti in prescrizione) dovuta alla “mancata conoscenza” della propria situazione debitoria, possa essere considerata violazione continuata e quindi  possa essere applicata un’unica sanzione base aumentata della metà del triplo ai sensi dell’art.12 comma 5 del D.Lgs. 472/97.

In caso affermativo Le chiedo se è corretto - laddove l’ufficio abbia già notificato avviso di accertamento per l’anno 2001, con sanzione al 30% per omesso versamento - recuperare solamente l’imposta relativa agli anni successivi ed irrogare la differenza di sanzione tra quella già irrogata con avviso di accertamento del 2001 e la sanzione base aumentata della metà del triplo, scegliendo quale sanzione base, la più elevata tra i vari anni d’imposta.

- Se questa nostra interpretazione non fosse corretta, La prego volermi indicare se vi sia un’alternativa all’irrogazione della sanzione del 30% per ogni anno d’imposta.

RISPOSTA:

In via preliminare, si fa rilevare che nel caso di omessa denuncia, il recupero è possibile sin dallo anno 2000, dovendosi computare i 5 anni di decadenza stabiliti dallo articolo 11 del D.lgs.n.504792 dal termine di dichiarazione e quindi dal 2001.

In ordine, poi alla sanzione da applicare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2823 del 2005 nonché la CTR di Roma, che allego, ha ritenuto doversi applicare per i tributi comunali il cumulo giuridico nel senso da Lei indicato e ciò per il fatto che per i tributi comunali, diversamente da quelli erariali, la denuncia e così l'omissione hanno efficacia a tempo indeterminato. Consiglio, tuttavia, in assenza di accordo da parte del contribuente di procedere con il cumulo materiale, applicando la sanzione ogni anno dal 100 al 200 per cento, poiché in caso di ricorso sarebbe ben difficile sostenere in modo separato la debenza delle sanzioni, fino alla definitiva affermazione della debenza del tributo.

Nel caso di adesione, invece, come pure in sede contenziosa, si ritiene di aderire alla eventuale richiesta del contribuente portando in deduzione dalla sanzione unica, da quantificarsi per l'intero periodo aumentando la sanzione maggiore delle varie annualità dal 50 al triplo, le sanzioni già pagate a tale titolo, anche se in misura errata, dovendosi nel caso di omessa denuncia applicare la corrispondente sanzione e non quella di omesso versamento, sanzione che è in tale ipotesi assorbita, come avviene nelle violazioni complesse.

In conclusione, se non c'è accordo sulla definizione, non si applichi il cumulo giuridico poiché la separazione del tributo dalla sanzione, così come richiesto dallo articolo 16 del D.Lgs.n.472/97 renderebbe difficoltosa la relativa applicazione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.