L'esenzione relativa agli edifici rurali
richiede il contemporaneo soddisfacimento della condizione
oggettiva, intesa quale destinazione del fabbricato unitamente al
fondo, all'esercizio di una attività agricola, nel rispetto
stabiliti dallo articolo 32 del DPR 917 del 1986, e quella
soggettiva ossia l'esercizio della attività agricola, intendendosi
che l'attività agricola debba essere esercitata da un imprenditore
agricolo, iscritto quindi alla Camera di commercio, nonché nei ruoli
previdenziali ex SCAU. Secondo opinione prevalente l'attività
agricola deve essere esercitata da colui che a vario titolo conduce
il fondo, anche se non proprietario del terreno cui il fabbricato è
asservito.
Ulteriori condizioni che dovranno essere
soddisfatte sono quelle previste dallo articolo 9 del D:l. n. 557/93
convertito dalla legge 133 del 2004, che si allega.
In conclusione, la situazione descritta rende
possibile in astratto la concessione della presente agevolazione, ma
debbono essere verificate tutte le altre condizioni. |