Se il
fallimento si è aperto il 27 o il 28 luglio 2006, è necessario
distinguere i crediti antecedenti l'apertura da quelli che il Comune
andrà a maturare successivamente, solo per i quali sussiste la
cosiddetta prededuzione, ai sensi del comma 6 dello articolo 10 del
D.Lgs.n.504/92, dal ricavato della vendita degli immobili stessi.
Ora,
per i crediti antecedenti a tale apertura è necessario distinguere:
a)
crediti già iscritti a ruolo (fino all'anno 2003). Per questi
l'insinuazione deve essere fatta dal concessionario (suggerisco di
avvisarlo formalmente a tale adempimento);
b) per
gli atti ancora da notificare, dapprima li notifichi a nome del
fallito al curatore fallimentare e successivamente si insinui nella
procedura fallimentare, utilizzando lo stampato che allego. Secondo
giurisprudenza prevalente anche il credito ICI gode del privilegio
stabilito dal n. 4 dello articolo 2752 cc e di ciò ne faccia
menzione nella istanza. Se desidera saperne di più può far
riferimento proprio a una mia pubblicazione riportata sulla mia
guida 2005, oltre che su una rivista dei dottori commercialisti di
…., che caso mai potrei inviarLe.
Il credito per imposta comunale sugli immobili
(ICI) è assistito dal privilegio di cui all'art. 2752, ultimo comma,
c.c.
Tribunale Firenze, 26 gennaio 2005
Com. Montecatini Terme c. Fall. soc. Quisisana
La locuzione "imposte, tasse e tributi dei
comuni e delle province previsti dalla legge sulla finanza locale"
contenuta nell'art. 2752, comma 3, c.c., si riferisce a tutti i
tributi di spettanza degli enti territoriali, ivi compresi quelli
istituiti successivamente al t.u. del 1931 ed al codice civile.
Corte appello Bologna, 29 luglio 2004
I crediti vantati dai comuni a titolo di
tributo per imposta comunale sugli immobili (ICI) sono assistiti dal
privilegio previsto dall'art. 2752 comma ultimo c.c., dovendosi
ritenere che il riferimento alla legge sulla finanza locale
contenuto in tale norma non sia rivolto solo ai tributi ricompresi
nel testo unico approvato con r.d. n. 1175 del 1931, ma, più in
generale, alle molteplici leggi istitutive delle diverse imposte di
spettanza degli enti territoriali.
Tribunale Milano, 02 ottobre 2000
Fall. soc. A.G.P.
GT Riv. giur. trib. 2001, 157 nota DI GREGORIO |