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ICI 2006

DOMANDA:

 187. In data 14.08.'06 abbiamo ricevuto comunicazione da parte del curatore fallimentare del fallimento di una società imprenditoriale S.a.s. e del fallimento del titolare della stessa (socio accomandatario).

Nella nota si sottolineava che i creditori, per essere ammessi al passivo del fallimento, devono far domanda in carta semplice (duplice copia) da depositare nella cancelleria del Tribunale di Gorizia e che l'udienza dello stato passivo avrà luogo dinanzi al Giudice Delegato il giorno 05.12.2006, ore 12,00..

Per detto utente il ns. Comune aveva già provveduto all'emissione degli atti di accertamento, nonchè all'iscrizione a ruolo (pagato) fino all'ANNO 2003. Si chiede se per gli anni 2004 e 2005, per i quali abbiamo provveduto a redigere i rispettivi accertamenti, sia corretto procedere alla notitifca degli stessi al curatore fallimentare, essendo che le sentenze con le quali è stato dichiarato il fallimento sono dd. 27-28.06.2006?

RISPOSTA:

Se il fallimento si è aperto il 27 o il 28 luglio 2006, è necessario distinguere i crediti antecedenti l'apertura da quelli che il Comune andrà a maturare successivamente, solo per i quali sussiste la cosiddetta prededuzione, ai sensi del comma 6 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92, dal ricavato della vendita degli immobili stessi.

Ora, per i crediti antecedenti a tale apertura è necessario distinguere:

a) crediti già iscritti a ruolo (fino all'anno 2003). Per questi l'insinuazione deve essere fatta dal concessionario (suggerisco di avvisarlo formalmente a tale adempimento);

b) per gli atti ancora da notificare, dapprima li notifichi a nome del fallito al curatore fallimentare e successivamente si insinui nella procedura fallimentare, utilizzando lo stampato che allego. Secondo giurisprudenza prevalente anche il credito ICI gode del privilegio stabilito dal n. 4 dello articolo 2752 cc e di ciò ne faccia menzione nella istanza.  Se desidera saperne di più può far riferimento proprio a una mia pubblicazione riportata sulla mia guida 2005, oltre che su una rivista dei dottori commercialisti di …., che caso mai potrei inviarLe.

Il credito per imposta comunale sugli immobili (ICI) è assistito dal privilegio di cui all'art. 2752, ultimo comma, c.c.

Tribunale Firenze, 26 gennaio 2005

Com. Montecatini Terme c. Fall. soc. Quisisana

La locuzione "imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge sulla finanza locale" contenuta nell'art. 2752, comma 3, c.c., si riferisce a tutti i tributi di spettanza degli enti territoriali, ivi compresi quelli istituiti successivamente al t.u. del 1931 ed al codice civile.

Corte appello Bologna, 29 luglio 2004

I crediti vantati dai comuni a titolo di tributo per imposta comunale sugli immobili (ICI) sono assistiti dal privilegio previsto dall'art. 2752 comma ultimo c.c., dovendosi ritenere che il riferimento alla legge sulla finanza locale contenuto in tale norma non sia rivolto solo ai tributi ricompresi nel testo unico approvato con r.d. n. 1175 del 1931, ma, più in generale, alle molteplici leggi istitutive delle diverse imposte di spettanza degli enti territoriali.

Tribunale Milano, 02 ottobre 2000

Fall. soc. A.G.P.

GT Riv. giur. trib. 2001, 157 nota DI GREGORIO

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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