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ICI 2006

DOMANDA:

188. L’immobile censito al Foglio 25/2 (identificato al vecchio catasto con fg 5/42/1-2 e 5/39/1) unitamente al Foglio 25/10 , è un vecchio palazzo denominato …….i ed  acquistato dalla società ………. .

I proprietari nell’anno ‘91 hanno richiesto 2 concessioni edilizie (n. 56 e n. 53) al fine del restauro e del risanamento conservativo dei fabbricati rustici al servizio del palazzo …….

Sembra che la concessione edilizia n. 53/91 (relativa alla ricostruzione del fabbricato 25/10 (portico crollato) è stata negata. 

Nell’anno 1997 l’immobile di cui al Fg 25/2 è stato iscritto al catasto urbano (con variazione catastale n. C01365.001.97 del 13/06/1997 in atti dal 13/06/1997) in categoria F/2 (Unità collabenti) prive di rendita.

L’Ufficio Tecnico, a seguito mia richiesta, scrive:

<< …….omissis…….;

       -   le particelle 1.2.3 del foglio 25 del N.C.T. del Comune Censuario di Remedello, relative a

           Palazzo Feltrinelli , sono inserite in P.R.G. come zona A: vecchio nucleo, categoria A2: 

           edificio di pregio, può essere recuperata solo la volumetria esistente;

-          l’edificio, risulta essere inagibile, sprovvisto degli adeguati impianti tecnologici;

-          solamente una parte, come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla presente, è scoperchiata. Le rimanenti parti di fabbricato sono in discrete condizioni statiche. >>

La ditta incaricata del servizio di Accertamenti ICI, notificando la riforma degli atti di Accertamento ICI relativi agli anni 2000-2001-2002 (atti originari notificati in data 13/12/2005), ha allegato una comunicazione che spiega i criteri adottati per la riforma.:

<< La presente per precisare che abbiamo provveduto a riformare gli atti in oggetto che si allegano per la regolarizzazione secondo i seguenti criteri:

-          Il fabbricato fg 25/10 è un portico crollato, cioè “permanentemente inagibile”, l’imposta ICI è dovuta solo in riferimento all’area di sedime, se la stessa mantiene la caratteristica di area fabbricabile, ma essendo qui area agricola, tale caratteristica non è mantenuta.

-          Il fabbricato di cui al fg. NCT 25/2, è stato iscritto a catasto urbano con la categoria F/2 prevista per le unità collabenti e priva di rendita. Il palazzo Feltrinelli in questione però non è senz’altro una costruzione crollata e nulla osta -seguendo le norme attuative previste al riguardo dal p.r.g. vigente-  alla sua ristrutturazione.  L’art. 8 comma 1 del D.Lgs 504/92 istitutivo dell’ICI, prevede per i fabbricati inagibili similari il pagamento al 50% del valore catastale. Senza contestare l’operato dell’Ufficio del Territorio, ma precisando al riguardo che una parte della giurisprudenza tributaria ha ritenuto che lo stesso non può rifiutarsi di attribuire la rendita catastale ai fabbricati inagibili, rimane innegabile che ai fini ICI va attribuita una rendita – in questo caso presunta- da dimezzare in sede di pagamento dell’imposta.

-          Abbiamo pertanto provveduto a stimare tale rendita presunta, ricalcolando gli accertamenti su questa base.

-          Per contestare tale rendita, il contribuente ha 90 giorni di tempo per operare una variazione catastale che attribuisca ai fabbricati una categoria consona alla tipologia abitativa o meno della loro struttura edilizia, con iscrizione di diversa rendita proposta, tramite DOCFA.

-          Il Comune si impegna al conguaglio degli atti con tale nuova rendita attribuita.

……omissis …>>

Negli atti la ditta appaltatrice, spiegando verbalmente che tale situazione deve essere trattata come fosse un rurale e deve essere  una rendita presunta e poi abbatterla del 50% per inagibilità ed aggiungendo che non esiste alcun vincolo per il quale non possono ristrutturare gli immobili, secondo le norme tecniche in vigore, riporta: 

- per  il portico crollato                                                                                                 imposta dovuta = 0  

- per il palazzo ha tratto dalla concessione edilizia mq 1457 moltiplicati per Lire 2.400 ottenendo una rendita di € 1.805,95 abbattuta poi del 50%        

                                                                                                                                                     imposta dovuta=568,87

 

- per il rustico (facente sempre parte del palazzo)  ha tratto dalla concessione edilizia mq 181 moltiplicati per Lire 1.700 ottenendo una rendita di € 158,91 abbattuta poi del 50%

                                                                                                                                                    imposta dovuta=100,12

RISPOSTA:

: la procedura  voluta dalla ditta appaltatrice è illegittima. In sintesi, o si considera oggettivamente che il fabbricato è collabente (ed allora si assoggetta l’area di sedime e quella pertinenziale, come del resto mi pare ritenuto correttamente dal tecnico) oppure si deve ordinare l’accatastamento, così come previsto dai commi 336 e seguenti dello articolo unico della legge 311 del 2004, e caso mai sulla rendita catastale attribuita ad essa si applica la riduzione del 50 per cento per inagibilità. Quello che è errato è la convinzione della società appaltatrice di poter attribuire una rendita presunta, comportamento questo contestato in giurisprudenza non essendo il comune competente, ma caso mai il catasto.

In conclusione, a me pare corretta la tesi del tecnico che ritiene oggettivamente rilevante l’area edificabile e non il fabbricato da valutarsi sulla sua capacità edificatoria.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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