: Le
pertinenze assumono lo stesso trattamento della cosa principale:
infatti, oò comma 1 dello articolo 818 del codice civile così
dispone:"Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la
cosa principale comprendono anche le pertinenze [
667,
1477,
1617,2811,
2912], se non è diversamente disposto [
515 c.p.c.]."
Ne
consegue che il diritto di abitazione del coniuge superstite si
estende automaticamente alle pertinenze, così come individuate dallo
articolo 817 del codice civile, con conseguente assunzione della
soggettività passiva nella misura del 100 per cento. Di contro, gli
altri eredi, per i beni colpiti dal presente diritto, divengono
meramente nudi proprietari. |